(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 45 bis del 10 novembre 2008 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, disciplina, promuove e sostiene le attivita' agrituristiche al fine di favorire: a) lo sviluppo agricolo e forestale ed il riequilibrio del territorio; b) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali per contrastare l'esodo; c) la creazione di nuove opportunita' occupazionali con attenzione alle donne e ai giovani; d) il recupero e la migliore utilizzazione del patrimonio rurale, naturale ed edilizio; e) la conservazione e la tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche; f) la promozione e la valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato, caratteristici e tradizionali del mondo rurale; g) il recupero, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale del mondo rurale; h) la promozione e lo sviluppo dei rapporti tra la citta' e la campagna; i) la funzione educativa e didattica dell'attivita' agricola; l) la costituzione di aziende agrituristiche-venatorie, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione: a) stabilisce i criteri, i limiti e gli obblighi amministrativi per l'esercizio dell'attivita' agrituristica; b) favorisce e sostiene la promozione dell'offerta agrituristica; c) sostiene iniziative volte alla formazione professionale degli operatori agrituristici; d) vieta, nei pressi degli agriturismi e comunque nei territori facenti parte dei parchi naturali, l'insediamento di attivita' potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente e per il paesaggio.