(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 45 bis
                        del 10 novembre 2008
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge:

                               Art. 1.
                              Finalita'

   1.  La  Regione,  in  armonia  con  la  legislazione comunitaria e
nazionale,    disciplina,    promuove   e   sostiene   le   attivita'
agrituristiche al fine di favorire:
    a)  lo  sviluppo  agricolo  e  forestale  ed  il riequilibrio del
territorio;
    b)  la  permanenza  dei produttori agricoli nelle zone rurali per
contrastare l'esodo;
    c)   la   creazione   di  nuove  opportunita'  occupazionali  con
attenzione alle donne e ai giovani;
    d) il recupero e la migliore utilizzazione del patrimonio rurale,
naturale ed edilizio;
    e)   la   conservazione  e  la  tutela  delle  risorse  naturali,
ambientali e paesaggistiche;
    f)    la    promozione   e   la   valorizzazione   dei   prodotti
dell'agricoltura  e  dell'artigianato,  caratteristici e tradizionali
del mondo rurale;
    g)  il recupero, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni e
del patrimonio culturale del mondo rurale;
    h)  la  promozione  e lo sviluppo dei rapporti tra la citta' e la
campagna;
    i) la funzione educativa e didattica dell'attivita' agricola;
    l)  la costituzione di aziende agrituristiche-venatorie, ai sensi
della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8.
   2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione:
    a)  stabilisce  i criteri, i limiti e gli obblighi amministrativi
per l'esercizio dell'attivita' agrituristica;
    b) favorisce e sostiene la promozione dell'offerta agrituristica;
    c)  sostiene iniziative volte alla formazione professionale degli
operatori agrituristici;
    d)  vieta,  nei pressi degli agriturismi e comunque nei territori
facenti  parte  dei  parchi  naturali,  l'insediamento  di  attivita'
potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente e per il paesaggio.