(Pubblicato  nel Bollettino  ufficiale  della  Regione Friuli-Venezia
           Giulia Suppl. ord. n. 28 del 15 dicembre 2008)
                            IL PRESIDENTE
   Visto  l'art.  5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007,
n.  30,  che  autorizza  l'Amministrazione regionale a concedere alle
associazioni    del    settore    della    pesca    professionale   e
dell'acquacoltura  operanti  in  regione e aventi rilevanza nazionale
contributi  nella  misura  del  100 per cento della spesa ammissibile
affinche'  provvedano  all'attuazione di interventi, per le finalita'
dell'art.  16,  comma  1, lettere b) e c), e dell'art. 17 del decreto
legislativo   26   maggio  2004,  n.  154,  e  successive  modifiche,
concordati  con la medesima, e in particolare, rivolti all'incremento
della  produzione,  alla  valorizzazione  dei  prodotti  ittici, alla
difesa  e  allo sviluppo dell'occupazione, alla gestione della fascia
costiera  da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendente
anche  l'autoregolamentazione delle attivita' e una positiva ricaduta
economica e ambientale;
   Considerato che la disciplina normativa di cui al predetto art. 5,
comma  1,  della  legge regionale n. 30/2007, risulta sostanzialmente
sovrapponibile  a  quella  in precedenza stabilita dall'art. 6, comma
23,  della  legge  regionale 21  luglio  2006,  n.  12  e dalla legge
regionale 20  agosto  2003,  n.  14,  art.  6,  comma  20, laddove il
successivo  comma  21  espressamente  disponeva  che  i  criteri e le
modalita' di erogazione dei contributi venissero determinati mediante
apposito regolamento di esecuzione;
   Ritenuta   pertanto   l'opportunita'   di   emanare   un  apposito
regolamento  di  esecuzione  anche  per  il predetto art. 5, comma 1,
della  legge regionale n. 30/2007, i cui interventi e contributi sono
riconducibili  agli  aiuti  di Stato previsti dal regolamento (CE) n.
736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008;
   Visto  che  il sopraccitato art. 5, comma 1, della legge regionale
n. 30/2007 fa espresso riferimento alle iniziative previste dell'art.
16,  comma 1, lettere b) e c), e dell'art. 17 del decreto legislativo
26  maggio 2004, n. 154, effettuate sulla base di programmi annuali o
pluriennali  predisposti  dalle  associazioni del settore della pesca
professionale  e  dell'acquacoltura  operanti  in  regione  e  aventi
rilevanza  nazionale  nell'ambito della programmazione di settore, ai
sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo medesimo;
   Vista la delibera CIPE n. 74 del 3 agosto 2007 di approvazione del
«Primo programma triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009»
adottato   dal  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali con decreto del 3 agosto 2007;
   Atteso che la citata delibera del CIPE approva il programma con la
relativa  ripartizione  dei  fondi per settore d'intervento riportata
nella tabella allegata deliberazione stessa;
   Visto  il  decreto  del  Direttore  generale  del  Ministero delle
politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento delle
politiche  europee,  internazionali  - Direzione generale della pesca
marittima  e  dell'acquacoltura  del  23  aprile 2008, concernente la
disciplina i criteri e le modalita' di finanziamento delle iniziative
di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 154/2004;
   Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1198/2006  del Consiglio, del 27
luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca, nonche' visti gli
«Orientamenti  per  l'esame  degli  aiuti  di Stato nel settore della
pesca  e  dell'acquacoltura»  della  Commissione  Europea, pubblicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione Europea serie C, n. 84, del 3
aprile 2008;
   Visto  il  regolamento  (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26
marzo  2007  recante  modalita'  di applicazione del regolamento (CE)
1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
   Visto  il  regolamento  (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22
luglio  2008,  relativo  all'applicazione  degli articoli 87 e 88 del
Trattato  CE  agli  aiuti  di  Stato  a  favore delle piccole e medie
imprese   attive  nel  settore  della  produzione,  trasformazione  e
commercializzazione dei prodotti della pesca;
   Considerato  che, secondo quanto previsto dall'art. 3 del predetto
regolamento  (CE) n. 736/2008, i regimi di aiuto sono compatibili con
il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato  e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art.
88,  paragrafo  3, del Trattato, purche' sia inviata la sintesi delle
informazioni   alla   Commissione  europea  ai  sensi  dell'art.  25,
paragrafo  1, del medesimo Regolamento 736/2008, per la pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea, e sul sito Internet
della Commissione;
   Considerato  che,  secondo quanto previsto dall'art. 25, paragrafo
2,  del  sopra  citato  regolamento  (CE)  n.  736/2008,  al  momento
dell'entrata  in  vigore  di  un  regime  di aiuti esentato, Io Stato
membro  garantisce  che  il  testo integrale per la concessione della
misura  di  aiuti  sia accessibile su Internet per tutta la durata di
applicazione della misura in questione;
   Vista  la  legge  regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso»;
   Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;
   Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2008, n.
2390;
                              Decreta:
   1.  E'  emanato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la
concessione  di  contributi alle associazioni del settore della pesca
professionale  e dell'acquacoltura operanti in regione, in attuazione
dell'art.  5,  comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30
(Legge  strumentale  alla  manovra  di  bilancio  2008)»,  nel  testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Ai  sensi  dell'art. 25 del regolamento (CE) n. 736/2008 della
Commissione del 22 luglio 2008, al momento dell'entrata in vigore del
regime  di  aiuti  esentato, viene trasmessa alla Commissione Europea
una  sintesi  delle  informazioni  relative  alla  misura di aiuto in
questione,  predisposta  secondo il modello di cui all'allegato I del
medesimo  regolamento  (CE)  n. 736/2008, ai fini della pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea e viene garantita la
pubblicita'  del  testo  integrale per la concessione della misura di
aiuti.
   4.  Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
                                TONDO