(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia Suppl. ord. n. 28 del 15 dicembre 2008) IL PRESIDENTE Visto l'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile affinche' provvedano all'attuazione di interventi, per le finalita' dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c), e dell'art. 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e successive modifiche, concordati con la medesima, e in particolare, rivolti all'incremento della produzione, alla valorizzazione dei prodotti ittici, alla difesa e allo sviluppo dell'occupazione, alla gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendente anche l'autoregolamentazione delle attivita' e una positiva ricaduta economica e ambientale; Considerato che la disciplina normativa di cui al predetto art. 5, comma 1, della legge regionale n. 30/2007, risulta sostanzialmente sovrapponibile a quella in precedenza stabilita dall'art. 6, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 e dalla legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 20, laddove il successivo comma 21 espressamente disponeva che i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi venissero determinati mediante apposito regolamento di esecuzione; Ritenuta pertanto l'opportunita' di emanare un apposito regolamento di esecuzione anche per il predetto art. 5, comma 1, della legge regionale n. 30/2007, i cui interventi e contributi sono riconducibili agli aiuti di Stato previsti dal regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008; Visto che il sopraccitato art. 5, comma 1, della legge regionale n. 30/2007 fa espresso riferimento alle iniziative previste dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c), e dell'art. 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale nell'ambito della programmazione di settore, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo medesimo; Vista la delibera CIPE n. 74 del 3 agosto 2007 di approvazione del «Primo programma triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009» adottato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto del 3 agosto 2007; Atteso che la citata delibera del CIPE approva il programma con la relativa ripartizione dei fondi per settore d'intervento riportata nella tabella allegata deliberazione stessa; Visto il decreto del Direttore generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee, internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del 23 aprile 2008, concernente la disciplina i criteri e le modalita' di finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 154/2004; Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca, nonche' visti gli «Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» della Commissione Europea, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C, n. 84, del 3 aprile 2008; Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca; Visto il regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca; Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 3 del predetto regolamento (CE) n. 736/2008, i regimi di aiuto sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato, purche' sia inviata la sintesi delle informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 25, paragrafo 1, del medesimo Regolamento 736/2008, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e sul sito Internet della Commissione; Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 25, paragrafo 2, del sopra citato regolamento (CE) n. 736/2008, al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti esentato, Io Stato membro garantisce che il testo integrale per la concessione della misura di aiuti sia accessibile su Internet per tutta la durata di applicazione della misura in questione; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione; Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2008, n. 2390; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Ai sensi dell'art. 25 del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008, al momento dell'entrata in vigore del regime di aiuti esentato, viene trasmessa alla Commissione Europea una sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto in questione, predisposta secondo il modello di cui all'allegato I del medesimo regolamento (CE) n. 736/2008, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e viene garantita la pubblicita' del testo integrale per la concessione della misura di aiuti. 4. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO