(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Campania n. 51
                        del 15 dicembre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

   la seguente legge regionale

                               Art. 1.



   1. Nell'art. 9 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12:
    a)  al  comma  1,  secondo  periodo,  dopo le parole «senza oneri
aggiuntivi»  sono  inserite  le  seguenti  «salvo quanto disposto dal
comma 1 dell'art. 14»;
    b)  al  comma  2,  le  parole  «Gli  atti  dei consigli comunali,
relativi  alla  elezione  dei  rappresentanti»  sono sostituite dalle
seguenti:  «Gli  atti  dei  comuni  relativi  alla individuazione dei
rappresentanti»;   inoltre,   le  parole  «presidenti  uscenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «presidenti»;
    c) al comma 3, lettera a), la parola «uscente» e' abrogata;
    d)  al  comma  6,  primo  periodo, le parole «uno o piu' consigli
comunali  non  hanno  ancora  proceduto  alla nomina» sono sostituite
dalle  seguenti:  «uno  o piu' comuni non hanno ancora proceduto alla
individuazione»;  inoltre, al secondo periodo, le parole: «I predetti
consigli  comunali  procedono  alla  nomina»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «I predetti comuni procedono alla individuazione».
    e)  al  comma 7, le parole «la nomina del relativo rappresentante
in  seno  al  consiglio  generale delle comunita' avviene nella prima
seduta  utile del rinnovato consiglio comunale» sono sostituite dalle
seguenti:  «la  comunicazione  del relativo rappresentante in seno al
consiglio generale delle comunita' e' effettuata dopo la prima seduta
utile del rinnovato consiglio comunale»;
    f) al comma 10, le parole: «i rappresentanti nominati da consigli
comunali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i  rappresentanti dei
comuni, se scelti fra i consiglieri comunali,»;
    g)  al  comma  12, primo periodo, le parole: «i relativi consigli
comunali  procedono  nella  prima seduta alla nomina» sono sostituite
dalle seguenti: «i relativi comuni procedono entro trenta giorni alla
individuazione»;  inoltre,  il  secondo periodo del medesimo comma e'
abrogato;
    h)  al  comma  13, le parole «il consiglio comunale procede nella
prima  seduta alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «il comune
procede entro trenta giorni alla individuazione»; inoltre, il secondo
periodo del medesimo comma e' abrogato.
   2.  Nell'art.  3 della citata legge regionale n. 12/2008, al comma
3, ultimo periodo, le parole «nomina del proprio rappresentante» sono
sostituite    dalle    seguenti:    «individuazione    del    proprio
rappresentante».
   3. Nell'art. 21 della citata legge regionale n. 12/2008:
    a)   il   comma   2   e'   sostituito   dal  seguente:  «2.  Fino
all'approvazione dello Statuto, il Consiglio generale e' composto dai
sindaci  dei  comuni  partecipanti  o  da  loro  delegati, scelti dai
sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni.»
    b) il comma 5 e' abrogato.