(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 51 del 15 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale Art. 1. 1. Nell'art. 9 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12: a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «senza oneri aggiuntivi» sono inserite le seguenti «salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 14»; b) al comma 2, le parole «Gli atti dei consigli comunali, relativi alla elezione dei rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti dei comuni relativi alla individuazione dei rappresentanti»; inoltre, le parole «presidenti uscenti» sono sostituite dalle seguenti: «presidenti»; c) al comma 3, lettera a), la parola «uscente» e' abrogata; d) al comma 6, primo periodo, le parole «uno o piu' consigli comunali non hanno ancora proceduto alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' comuni non hanno ancora proceduto alla individuazione»; inoltre, al secondo periodo, le parole: «I predetti consigli comunali procedono alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «I predetti comuni procedono alla individuazione». e) al comma 7, le parole «la nomina del relativo rappresentante in seno al consiglio generale delle comunita' avviene nella prima seduta utile del rinnovato consiglio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «la comunicazione del relativo rappresentante in seno al consiglio generale delle comunita' e' effettuata dopo la prima seduta utile del rinnovato consiglio comunale»; f) al comma 10, le parole: «i rappresentanti nominati da consigli comunali» sono sostituite dalle seguenti: «i rappresentanti dei comuni, se scelti fra i consiglieri comunali,»; g) al comma 12, primo periodo, le parole: «i relativi consigli comunali procedono nella prima seduta alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «i relativi comuni procedono entro trenta giorni alla individuazione»; inoltre, il secondo periodo del medesimo comma e' abrogato; h) al comma 13, le parole «il consiglio comunale procede nella prima seduta alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «il comune procede entro trenta giorni alla individuazione»; inoltre, il secondo periodo del medesimo comma e' abrogato. 2. Nell'art. 3 della citata legge regionale n. 12/2008, al comma 3, ultimo periodo, le parole «nomina del proprio rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «individuazione del proprio rappresentante». 3. Nell'art. 21 della citata legge regionale n. 12/2008: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fino all'approvazione dello Statuto, il Consiglio generale e' composto dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni.» b) il comma 5 e' abrogato.