(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 23 dicembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2959 del 25 agosto 2008; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22, e' cosi' sostituito: «2. Le elezioni riguardano le seguenti categorie di elettori: a) personale ispettivo e direttivo; b) personale docente e collaboratrici pedagogiche; c) personale educatore ed assistente per gli alunni in situazione di handicap; d) personale amministrativo; e) genitori; f) alunni.» 2. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22, e' cosi' sostituito: «3. Le categorie elettorali del personale ispettivo e direttivo, del personale docente e delle collaboratrici pedagogiche, dei genitori e degli alunni sono suddivise per appartenenza alla scuola in lingua tedesca, alla scuola in italiana e a quella delle localita' ladine.»