(Pubblicato   nel   Bollettino   ufficiale   della  Regione  autonoma
        Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 23 dicembre 2008)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 2959 del 25
agosto 2008;
                                Emana
il seguente regolamento:

                               Art. 1.

   1.  Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 2 luglio 1997, n. 22, e' cosi' sostituito:
   «2. Le elezioni riguardano le seguenti categorie di elettori:
    a) personale ispettivo e direttivo;
    b) personale docente e collaboratrici pedagogiche;
    c) personale educatore ed assistente per gli alunni in situazione
di handicap;
    d) personale amministrativo;
    e) genitori;
    f) alunni.»
   2.  Il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 2 luglio 1997, n. 22, e' cosi' sostituito:
   «3.  Le  categorie elettorali del personale ispettivo e direttivo,
del   personale  docente  e  delle  collaboratrici  pedagogiche,  dei
genitori  e  degli alunni sono suddivise per appartenenza alla scuola
in lingua tedesca, alla scuola in italiana e a quella delle localita'
ladine.»