(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Vista la deliberazione n. 2380 di data 26 settembre 2008, con la quale la giunta provinciale ha approvato il «Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parita' scolastica e formativa e relativi interventi, nonche' la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)», E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Questo regolamento, in attuazione degli articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale sulla scuola», disciplina: a) il riconoscimento della parita' scolastica e formativa; b) gli interventi a favore delle istituzioni scolastiche paritarie e degli studenti iscritti alle stesse; c) gli interventi a favore delle istituzioni formative paritarie affidatarie dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; d) gli interventi a favore delle scuole ad indirizzo pedagogico - metodologico steineriano operanti in provincia di Trento associate alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia, di seguito denominate «scuole steineriane» e degli studenti iscritti alle stesse. 2. La struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, di seguito denominata «struttura provinciale competente», cura gli adempimenti previsti da questo regolamento.