(Pubblicato nel 1°suppl. ord. n. 29 al Bollettino ufficiale della
 Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008)

                            IL PRESIDENTE

   Visto  il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005,
n.  18,  recante  «Norme  regionali per l'occupazione, la tutela e la
qualita'  del lavoro», relativo alla promozione dell'occupazione e di
nuove  attivita'  imprenditoriali,  ed in particolare gli articoli 29
(finalita'  e  destinatari),  30  (promozione  dell'occupazione),  31
(promozione  di  nuove  attivita'  imprenditoriali),  32  (lavoro  in
cooperativa)  e 33, comma 1, lettera c) (concessione di incentivi per
la  trasformazione  di  rapporti  di  lavoro  ad  elevato  rischio di
precarizzazione   in   rapporti   di   lavoro   subordinato  a  tempo
indeterminato);
   Visto  il  Programma  triennale  regionale  di politica del lavoro
2006-2008,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta regionale 21
aprile  2006,  n.  856,  e  aggiornato con deliberazione della Giunta
regionale 23 novembre 2007, n. 2892;
   Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2008, n.
2756,  con  la  quale  e'  stato approvato il nuovo aggiornamento del
sopra citato Programma triennale;
   Considerato  che il nuovo aggiornamento del sopra citato Programma
triennale ha dettato le linee guida per una complessiva rimodulazione
delle  politiche  attive  del  lavoro  regionali,  al  fine di mirare
specificamente  gli  interventi  alla  promozione dell'occupazione di
quelle   categorie   di   soggetti   che,  in  base  ai  dati  emersi
dall'osservazione   del   mercato  del  lavoro  regionale,  risultano
incontrare  maggiore  difficolta'  nell'inserimento  o  reinserimento
lavorativo;
   Ritenuto  pertanto  di  dare  attuazione  agli articoli da 30 a 33
della  legge  regionale  n. 18/2005 con un nuovo Regolamento conforme
alle sopra richiamate linee guida;
   Sentiti  il  Comitato  di  coordinamento  interistituzionale  e la
Commissione  regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del
14  novembre  2008 e del 27 ottobre 2008 hanno esaminato lo schema di
regolamento  all'uopo  predisposto,  esprimendo  sul  medesimo parere
favorevole;
   Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2008, n.
2468,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare  il
«Regolamento  per  la  concessione  e  l'erogazione  degli  incentivi
previsti  dagli  articoli  30,  31,  32  e 33 della legge regionale 9
agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la
qualita' del lavoro)», di seguito Regolamento;
   Sentito  l'Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio delle autonomie
locali, il quale nella seduta di data 3 dicembre 2008 ha esaminato il
testo  del  Regolamento  ai sensi degli articoli 34, comma 2, lettera
b),  e  36,  comma  5,  della  legge  regionale  9 gennaio 2006, n. 1
(Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali
nel Friuli-Venezia Giulia) esprimendo sul medesimo parere favorevole;
   Sentita la competente Commissione del Consiglio regionale la quale
nella seduta di data io dicembre 2008 ha esaminato ai sensi dell'art.
3,  commi  6  e  7,  della  legge  regionale  18/2005  il Regolamento
esprimendo sul medesimo parere favorevole;
   Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2008, n.
2757,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  «Regolamento  per la
concessione  e  l'erogazione  degli incentivi previsti dagli articoli
30,  31,  32  e  33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme
regionali  per  l'occupazione,  la tutela e la qualita' del lavoro)»,
nel testo allegato al presente prowedimento, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
   Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

                              Decreta:

   1.  E' approvato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione
degli  incentivi  previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge
regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la
tutela  e  la  qualita'  del lavoro)», nel testo allegato al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il presente decreto sara' pubblicato nell Bollettino Ufficiale
della Regione.
                                TONDO