(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
                     n. 44 del 19 dicembre 2008)

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

   Visto  l'art.  121  della  Costituzione,  quarto comma, cosi' come
modificato  dall'art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
   Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, e 66. comma 3, dello Statuto;
   Vista  la  legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
   Vista  la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge  l1  febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);
   Visto  il  regolamento  regionale approvato con proprio Decreto 25
febbraio  2004,  n.  13/R  (Testo  Unico dei regolamenti regionali in
attuazione  della  legge  regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento
della  legge  11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della
fauna  selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») e successive
modificazioni;
   Visto il regolamento regionale 15 novembre 2000, n. 8 «Regolamento
per  la  gestione  faunistico-  venatoria  della popolazione di cervo
dell'Appennino   Tosco-Emiliano»  che  prevede  analitiche  modalita'
gestionali   per   la   «popolazione   di   cervo   originata   dalla
reintroduzioni     effettuate     nell'attuale    Riserva    Naturale
dell'Acquerino  e comunque nella porzione appenninica ricadente nelle
province  di  Bologna,  Pistoia,  Prato e Firenze nella quale risulti
accertata   la   presenza   della   specie   (Area   Cervo  Appennino
Tosco-Emiliano A.C.A.T.E.)»;
   Ritenuto  opportuno  abrogare  il suddetto regolamento dato che la
situazione attuale non corrisponde piu' a quella esistente al momento
della  sua approvazione in quanto oggi esistono ulteriori popolazioni
di cervo da gestire a livello regionale e interregionale;
   Vista  la  preliminare decisione della Giunta regionale 27 ottobre
2008,  n.  2  adottata  previa  acquisizione  del parere del Comitato
tecnico  per  la  programmazione e delle  competenti strutture di cui
all'art.  29  della  legge  regionale  n.  44/2003,  e  trasmessa  al
Consiglio  regionale  al  fine  dell'acquisizione dei parere previsto
dall'art. 42, comma 2, dello Statuto;
   Dato  atto  del  parere  espresso dalla 2a Commissione consiliare,
riunita nella seduta del 19 novembre 2008;
   Acquisito  il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso
nella seduta del 13 novembre 2008;
   Vista  la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2008, n.
1050, che approva il Regolamento per la gestione faunistico-venatoria
delle popolazioni di cervo appenninico;
                              E m a n a

il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                              Finalita'



   1.  La gestione faunistico-venatoria del cervo appenninico ha come
scopo la conservazione nel tempo della specie nonche' il mantenimento
delle  caratteristiche  naturali  delle  popolazioni  in  termini  di
struttura demografica.
   2.  La  gestione  faunistico-venatoria  del  cervo  appenninico si
realizza  attraverso  programmi  e  metodi  che  considerano  in modo
unitario  le  popolazioni,  nonostante le suddivisioni amministrative
del territorio dalle stesse occupato.