(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 19 dicembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, e 66. comma 3, dello Statuto; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»; Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge l1 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); Visto il regolamento regionale approvato con proprio Decreto 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo Unico dei regolamenti regionali in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») e successive modificazioni; Visto il regolamento regionale 15 novembre 2000, n. 8 «Regolamento per la gestione faunistico- venatoria della popolazione di cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano» che prevede analitiche modalita' gestionali per la «popolazione di cervo originata dalla reintroduzioni effettuate nell'attuale Riserva Naturale dell'Acquerino e comunque nella porzione appenninica ricadente nelle province di Bologna, Pistoia, Prato e Firenze nella quale risulti accertata la presenza della specie (Area Cervo Appennino Tosco-Emiliano A.C.A.T.E.)»; Ritenuto opportuno abrogare il suddetto regolamento dato che la situazione attuale non corrisponde piu' a quella esistente al momento della sua approvazione in quanto oggi esistono ulteriori popolazioni di cervo da gestire a livello regionale e interregionale; Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 27 ottobre 2008, n. 2 adottata previa acquisizione del parere del Comitato tecnico per la programmazione e delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Consiglio regionale al fine dell'acquisizione dei parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello Statuto; Dato atto del parere espresso dalla 2a Commissione consiliare, riunita nella seduta del 19 novembre 2008; Acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 13 novembre 2008; Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2008, n. 1050, che approva il Regolamento per la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo appenninico; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' 1. La gestione faunistico-venatoria del cervo appenninico ha come scopo la conservazione nel tempo della specie nonche' il mantenimento delle caratteristiche naturali delle popolazioni in termini di struttura demografica. 2. La gestione faunistico-venatoria del cervo appenninico si realizza attraverso programmi e metodi che considerano in modo unitario le popolazioni, nonostante le suddivisioni amministrative del territorio dalle stesse occupato.