(Pubblicata nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 26 novembrre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE VICARIO DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche ai sensi dell'art. 74, lettera g), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; b) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell'art. 74, lettera h), decreto legislativo n. 152/2006; c) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato ai sensi dell'art. 74, lettera i), decreto legislativo n. 152/2006; d) agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attivita' economiche sono sufficientemente concentrate cosi' da rendere possibile, cioe' tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di recapito finale ai sensi dell'art. 74, lettera n), decreto legislativo n. 152/2006; e) rete fognaria: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane ai sensi dell'art. 74, lettera dd), decreto legislativo n. 152/2006; f) insediamento, installazione o edificio isolato: insediamento, installazione o edificio per il quale sia accertata dall'Autorita' competente per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, sulla base del parere fornito dal Gestore del Servizio Idrico Integrato o dal Comune, nei casi previsti dal comma 5, art. 148, decreto legislativo n. 152/2006, - nei limiti di cui all'art. 1 della legge regionale 22 novembre 2001, n. 60 - Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche - l'impossibilita' tecnica ed economica, anche rapportata ai benefici ambientali perseguibili, di raccolta e convogliamento delle acque reflue verso un sistema di pubblica fognatura.