(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione autonoma Fiuli
             -Venezia Giulia n. 49 del 3 dicembre 2008)
                            IL PRESIDENTE
   Vista la legge 11 febbraio1992, n. 157, e successive modificazioni
«Norme  per  la  protezione  della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio»;
   Vista  la  legge  regionale 6 marzo2008, n. 6 «Disposizioni per la
programmazione    faunistica   e   per   l'esercizio   dell'attivita'
venatoria»;
   Visto  l'articolo  l0,  comma  1, della legge regionale 6/2008 che
istituisce  il  «Fondo  per  il  miglioramento  ambientale  e  per la
copertura dei rischi» per le seguenti finalita':
    a)  prevenzione  e  indennizzo  dei  danni  arrecati  dalla fauna
selvatica  all'agricoltura,  al  patrimonio  zootecnico, ai veicoli e
altri  danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui
terreni  coltivati  e  a  pascolo,  non  altrimenti  indennizzabili o
risarcibili, nella misura massima dell'80 per cento del danno stimato
o accertato;
    b)  indennizzo  dei  danni,  non altrimenti risarcibili, arrecati
all'agricoltura dall'esercizio dell'attivita' venatoria;
    c)   concessione   di   contributi  per  la  conservazione  e  la
valorizzazione  di  bressane  e  roccoli di cui all'articolo 10 della
legge regionale 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;
    d)  finanziamento  di attivita' di gestione faunistico-ambientale
delle  Riserve  di  caccia  e  iniziative di miglioramento ambientale
attuate  dalle Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la
salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica;
   Visto  l'articolo  10,  comma  2,  della legge regionale 6/2008 ai
sensi  del  quale  le  disponibilita'  del  Fondo  sono ripartite nel
seguente modo:
    a)  il 60 per cento alle Province, per l'esercizio delle funzioni
di cui al comma 1, dell'articolo 10, lettere a), b) e c);
    b)  il  40 per cento all'Associazione di cui all'articolo 19, per
l'esercizio  delle funzioni di cui al comma 1, lettera d), destinando
almeno il 50 per cento della disponibilita' alle attivita' digestione
faunistico - ambientale;
   Visto,  in  particolare,  l'articolo  10,  comma  3,  della  legge
regionale  6/2008  ai  sensi  del  quale il Fondo e' ripartito fra le
Province   nel  rispetto  dei  criteri  individuati  con  regolamento
regionale;
   Visto  altresi'  l'articolo  39,  comma 1, lettera a), della legge
regionale  6/2008  che  prevede  l'individuazione con regolamento dei
criteri  di  ripartizione  del  Fondo tra le Province per l'esercizio
delle  funzioni  di  cui  all'articolo 10, comma 2, lettera a), della
citata legge regionale 6/2008;
   Visto  l'articolo  40,  comma  13, della legge regionale 6/2008 ai
sensi   del  quale,  sino  al  riconoscimento  dell'Associazione,  le
funzioni  di  cui  all'articolo  10, comma 1, lettera d), della legge
regionale 6/2008 sono svolte dalle Province;
   Visto  il  Programma operativo di gestione 2008 e, in particolare,
la variazione n. 3 approvata con deliberazione della Giunta regionale
21 luglio 2008, n. 1425, che, con riferimento ai capitoli 4258 e 4248
di  cui all'allegato sub 8, autorizza, con decorrenza dall'anno 2008,
la spesa per lo svolgimento da parte delle Province delle funzioni di
cui  all'articolo  10,  comma  1,  lettere a), b), c) e d), e cio' ai
sensi  dell'articolo 10, comma 2, lettere a) e b) e dell'articolo 40,
comma 13, della legge regionale 6/2008;
   Considerato  che,  per  l'esercizio  delle  suddette  funzioni, le
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b),
devono essere integralmente ripartite tra le Province;
   Visto  l'articolo 34, comma 1, lettera e), della legge regionale 9
gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione
-  autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), ai sensi del quale il
Consiglio  delle  Autonomie  locali  esprime l'intesa sugli schemi di
regolamenti  concernenti  i  criteri e le modalita' dei trasferimenti
finanziari agli enti locali;
   Vista  la  deliberazione  della Giunta regionale 21ottobre2008, n.
2188, con la quale e' stato approvato in via preliminare il testo del
regolamento recante criteri di ripartizione tra le Province del Fondo
per  il  miglioramento  ambientale  e  per  la  copertura  rischi, in
esecuzione  dell'articolo  10, comma 3, della legge regionale 6 marzo
2008,  n.  6  (Disposizioni  per  la  programmazione faunistica e per
l'esercizio   dell'attivita'  venatoria),  e  per  l'esercizio  delle
funzioni   conferite  in  via  transitoria  alle  Province  ai  sensi
dell'articolo  40,  comma 13, della legge regionale 6/2008, nel testo
allegato   alla  deliberazione  medesima  quale  parte  integrante  e
sostanziale,  ai  fini  dell'acquisizione  dell'intesa  del Consiglio
delle  Autonomie  locali  prevista dall'articolo 34, comma 1, lettera
e), della legge regionale 1/2006;
   Visto  l'estratto del processo verbale n. 36/2008 della seduta del
Consiglio delle autonomie locali del 12 novembre 2008;
   Preso  atto  che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta
del   12   novembre  2008,  ha  espresso  l'intesa  sulla  schema  di
regolamento  approvato  in via preliminare dalla Giunta regionale con
la deliberazione 2188/2008;
   Visto   il   regolamento  di  organizzazione  dell'Amministrazione
regionale  e  degli  Enti regionali, approvato con proprio decreto 27
agosto 2004, n, 0277/Pres, e successive modifiche e integrazioni;
   Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
   Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2008, n.
2482;
                              Decreta:
   1.  E'  emanato  il  regolamento  denominato  «Regolamento recante
criteri   di   ripartizione   tra   le  Province  del  Fondo  per  il
miglioramento  ambientale  e  per  a  copertura rischi, in esecuzione
dell'articolo  10,  comma 3, della legge regionale 6 marzo 2008, n, 6
(Disposizioni  per  la  programmazione  faunistica  e per l'esercizio
dell'attivita' venatoria), e per l'esercizio delle funzioni conferite
in via transitoria alle Province ai sensi dell'articolo 40, comma 13,
della  legge  regionale 6/2008”, nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
   2. E'  fatto  obbligo  a  chiunque di osservarlo e farlo osservare
come Regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.
                                TONDO