(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Fiuli -Venezia Giulia n. 49 del 3 dicembre 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio1992, n. 157, e successive modificazioni «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»; Vista la legge regionale 6 marzo2008, n. 6 «Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria»; Visto l'articolo l0, comma 1, della legge regionale 6/2008 che istituisce il «Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura dei rischi» per le seguenti finalita': a) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, ai veicoli e altri danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'80 per cento del danno stimato o accertato; b) indennizzo dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati all'agricoltura dall'esercizio dell'attivita' venatoria; c) concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli di cui all'articolo 10 della legge regionale 29/1993 e successive modifiche e integrazioni; d) finanziamento di attivita' di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica; Visto l'articolo 10, comma 2, della legge regionale 6/2008 ai sensi del quale le disponibilita' del Fondo sono ripartite nel seguente modo: a) il 60 per cento alle Province, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, dell'articolo 10, lettere a), b) e c); b) il 40 per cento all'Associazione di cui all'articolo 19, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera d), destinando almeno il 50 per cento della disponibilita' alle attivita' digestione faunistico - ambientale; Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 3, della legge regionale 6/2008 ai sensi del quale il Fondo e' ripartito fra le Province nel rispetto dei criteri individuati con regolamento regionale; Visto altresi' l'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge regionale 6/2008 che prevede l'individuazione con regolamento dei criteri di ripartizione del Fondo tra le Province per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della citata legge regionale 6/2008; Visto l'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008 ai sensi del quale, sino al riconoscimento dell'Associazione, le funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge regionale 6/2008 sono svolte dalle Province; Visto il Programma operativo di gestione 2008 e, in particolare, la variazione n. 3 approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1425, che, con riferimento ai capitoli 4258 e 4248 di cui all'allegato sub 8, autorizza, con decorrenza dall'anno 2008, la spesa per lo svolgimento da parte delle Province delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), e cio' ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettere a) e b) e dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008; Considerato che, per l'esercizio delle suddette funzioni, le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), devono essere integralmente ripartite tra le Province; Visto l'articolo 34, comma 1, lettera e), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), ai sensi del quale il Consiglio delle Autonomie locali esprime l'intesa sugli schemi di regolamenti concernenti i criteri e le modalita' dei trasferimenti finanziari agli enti locali; Vista la deliberazione della Giunta regionale 21ottobre2008, n. 2188, con la quale e' stato approvato in via preliminare il testo del regolamento recante criteri di ripartizione tra le Province del Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, in esecuzione dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), e per l'esercizio delle funzioni conferite in via transitoria alle Province ai sensi dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008, nel testo allegato alla deliberazione medesima quale parte integrante e sostanziale, ai fini dell'acquisizione dell'intesa del Consiglio delle Autonomie locali prevista dall'articolo 34, comma 1, lettera e), della legge regionale 1/2006; Visto l'estratto del processo verbale n. 36/2008 della seduta del Consiglio delle autonomie locali del 12 novembre 2008; Preso atto che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 12 novembre 2008, ha espresso l'intesa sulla schema di regolamento approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con la deliberazione 2188/2008; Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n, 0277/Pres, e successive modifiche e integrazioni; Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia; Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2008, n. 2482; Decreta: 1. E' emanato il regolamento denominato «Regolamento recante criteri di ripartizione tra le Province del Fondo per il miglioramento ambientale e per a copertura rischi, in esecuzione dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 6 marzo 2008, n, 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), e per l'esercizio delle funzioni conferite in via transitoria alle Province ai sensi dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008”, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO