(Pubblicata  nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 del
                          5 novembre 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
   la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004,
n.  28  - Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati
                            di sicurezza.

   1.  L'articolo 10 della leggre regionale 28/2004 e' sostituito dal
seguente:
   «Art. 10 -  (Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei
reati).  1.  La  Regione Liguria, in attuazione dell'articolo 2 dello
Statuto, promuove la costituzione insieme agli enti locali e ad altri
soggetti,  pubblici  e  privati,  della  Fondazione  regionale per il
sostegno alle vittime dei reati di seguito denominata Fondazione, con
sede a Genova.
   2.  La  Fondazione  ha  lo  scopo  di offrire, con tempestivita' e
rapidita' rispetto al bisogno, un'assistenza di natura economica e di
sostegno  psicologico-trattamentale  per  alleviare  il disagio delle
vittime  di  reati,  compresi  gli appartenenti alle forze di polizia
nazionale  e locale, qualora, da delitti non colposi, derivi la morte
o un danno gravissimo alla persona.
   3.  La Fondazione puo' intervenire quando il reato e' avvenuto nel
territorio  regionale  ovvero,  nei  casi in cui il reato e' avvenuto
fuori  del  territorio  regionale, qualora le vittime siano cittadini
residenti in Liguria.
   4.  La  Fondazione  pone  in essere azioni finalizzate a rimuovere
nell'immediatezza   del   fatto   le  piu'  rilevanti  situazioni  di
difficolta'  in cui vengono a trovarsi la vittima e la sua famiglia a
seguito  del  reato,  fra cui in particolare: cure mediche ad elevato
contenuto  specialistico,  sostegno  scolastico  per brevi periodi ai
figli  della  vittima,  contributi  per  il  mancato introito causato
dall'assenza dal lavoro.
   5. La Fondazione non interviene nei casi in cui la vittima risulti
compartecipe  del comportamento criminoso. Qualora tale evenienza sia
accertata  successivamente,  la  Fondazione chiedera' la restituzione
delle  somme  versate  e  delle  spese  sostenute. La Fondazione puo'
chiedere informazioni anche preventive alle amministrazioni pubbliche
interessate.
   6.  La  richiesta  di  intervento  alla Fondazione e' avanzata dal
Sindaco  del  Comune  in  cui  e' avvenuto il fatto o dal Sindaco del
Comune di residenza della vittima.
   7.  Il  Consiglio  regionale, su proposta della Giunta, approva lo
Statuto  della Fondazione dopo aver sentito, anche agli effetti della
partecipazione  alla  Fondazione  stessa, gli enti locali e gli altri
soggetti di cui al comma 1.
   8.  La Giunta regionale ed il Presidente della Giunta, nell'ambito
delle  rispettive  competenze,  compiono  gli  atti  necessari per la
costituzione, il riconoscimento e il funzionamento della Fondazione.
   9.  La  Regione partecipa alla costituzione del Fondo di dotazione
della Fondazione.
   10.  La  Regione  attribuisce  alla  Fondazione  contributi per lo
svolgimento di azioni specifiche a favore delle vittime di reati.
   11.  La  Giunta,  allo  scopo di verificare il perseguimento delle
finalita'  di  cui  al  comma 1, sottopone ogni due anni al Consiglio
regionale  una  valutazione  complessiva  dell'attivita' svolta dalla
Fondazione.».