(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 34
                        del 3 novembre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato


                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga


la seguente legge:

                               Art. 1.

            Interventi urgenti e autorizzazione di spesa

   1.  Per  fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali e di
dissesto  idrogeologico  verificatisi in Sardegna nel mese di ottobre
2008, nei comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale
entro  dieci  giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge,  e' autorizzato lo stanziamento di euro 20.000.000 a titolo di
integrazione  dei finanziamenti che verranno disposti dallo Stato per
le  medesime  finalita', con l'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  ministri  relativa  alla  dichiarazione dello stato di emergenza
assunta  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  5 della legge 24
febbraio  1992,  n.  225  (Istituzione  del  Servizio nazionale della
protezione civile).
   2.  Lo  stanziamento  di cui al comma 1 e' destinato alle seguenti
tipologie di intervento:
    a)  finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui
alla  legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per
le  spese  di  primo  intervento  sostenute  dai  comuni,  province e
comunita'  montane  in occasione di calamita' naturali ed eccezionali
avversita' atmosferiche), e successive modifiche ed integrazioni;
    b) finanziamenti ai comuni, alle province ed agli enti o societa'
a  capitale  pubblico gestori di pubblici servizi, per la riparazione
dei danni alle infrastrutture destinate a pubblici servizi;
    c) contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle
imprese  a  seguito  dei  danni  recati dalla calamita' naturale alle
abitazioni e alle infrastrutture.
   3.  Una quota, non superiore a euro 500.000, dello stanziamento di
cui  al  comma 1, e' destinata alla realizzazione di studi di maggior
dettaglio  delle  aree dei bacini fluviali costieri con foce compresa
tra  i rii Masoni Ollastu - San Girolamo a ovest e il rio Is Cungiaus
a est interessati dagli eventi alluvionali al fine di individuare gli
interventi  di  sistemazione  e  riassetto  idrogeologico da attuarsi
attraverso  le  risorse FAS per gli anni 2007-2013, per la definitiva
messa  in sicurezza delle zone a maggior rischio di inondazione anche
valutando la possibilita' di piani di delocalizzazione degli immobili
a  maggior  rischio  idrogeologico,  soprattutto  quelle limitrofe ai
corsi d'acqua caratterizzate da diffuse e consistenti urbanizzazioni.
   4.  Gli  interventi previsti dal comma 2 non sono cumulabili con i
benefici derivanti da garanzia assicurativa.
   5.  Le  direttive di attuazione degli interventi di cui al comma 2
sono fissate dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della
Regione,  sentiti  gli Assessori regionali competenti per materia. Le
direttive  stabiliscono  l'importo  e  le modalita' di erogazione dei
contributi  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  2,  fatti salvi i
parametri  di  aiuto  stabiliti  dall'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  di  cui al comma 1, entro i seguenti limiti
d'importo:
    a)  contributo  ai  privati,  a  fondo perduto, per il ripristino
delle  unita'  immobiliari  danneggiate, e per un importo massimo non
superiore a euro 25.000;
    b)  contributo  ai  privati,  a fondo perduto, per il ristoro del
danno  subito  dai beni mobili indispensabili, compreso il danno alle
autovetture,  sino  all'importo  di  euro  15.000; tale contributo e'
determinato  in  base  alle  perdite  subite, risultanti da specifica
autocertificazione  da  produrre  ai  competenti uffici regionali; la
Regione  provvede,  per  ciascun  comune ed entro cinque giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, all'erogazione
cumulativa  dei  contributi  con  uno  o  piu'  mandati  di pagamento
collettivi,  intestati  ai creditori presso l'istituto bancario della
tesoreria regionale;
    c)  finanziamenti  a  fondo perduto per favorire la ripresa delle
attivita'   delle   imprese   produttive,  commerciali,  artigianali,
professionali  e  di  servizi  e  per la riparazione dei danni subiti
dalle  relative strutture, macchinari e attrezzature, fino al massimo
di euro 30.000.