(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 34 del 3 novembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Interventi urgenti e autorizzazione di spesa 1. Per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di ottobre 2008, nei comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' autorizzato lo stanziamento di euro 20.000.000 a titolo di integrazione dei finanziamenti che verranno disposti dallo Stato per le medesime finalita', con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza assunta ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile). 2. Lo stanziamento di cui al comma 1 e' destinato alle seguenti tipologie di intervento: a) finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunita' montane in occasione di calamita' naturali ed eccezionali avversita' atmosferiche), e successive modifiche ed integrazioni; b) finanziamenti ai comuni, alle province ed agli enti o societa' a capitale pubblico gestori di pubblici servizi, per la riparazione dei danni alle infrastrutture destinate a pubblici servizi; c) contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese a seguito dei danni recati dalla calamita' naturale alle abitazioni e alle infrastrutture. 3. Una quota, non superiore a euro 500.000, dello stanziamento di cui al comma 1, e' destinata alla realizzazione di studi di maggior dettaglio delle aree dei bacini fluviali costieri con foce compresa tra i rii Masoni Ollastu - San Girolamo a ovest e il rio Is Cungiaus a est interessati dagli eventi alluvionali al fine di individuare gli interventi di sistemazione e riassetto idrogeologico da attuarsi attraverso le risorse FAS per gli anni 2007-2013, per la definitiva messa in sicurezza delle zone a maggior rischio di inondazione anche valutando la possibilita' di piani di delocalizzazione degli immobili a maggior rischio idrogeologico, soprattutto quelle limitrofe ai corsi d'acqua caratterizzate da diffuse e consistenti urbanizzazioni. 4. Gli interventi previsti dal comma 2 non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzia assicurativa. 5. Le direttive di attuazione degli interventi di cui al comma 2 sono fissate dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentiti gli Assessori regionali competenti per materia. Le direttive stabiliscono l'importo e le modalita' di erogazione dei contributi di cui alla lettera c) del comma 2, fatti salvi i parametri di aiuto stabiliti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, entro i seguenti limiti d'importo: a) contributo ai privati, a fondo perduto, per il ripristino delle unita' immobiliari danneggiate, e per un importo massimo non superiore a euro 25.000; b) contributo ai privati, a fondo perduto, per il ristoro del danno subito dai beni mobili indispensabili, compreso il danno alle autovetture, sino all'importo di euro 15.000; tale contributo e' determinato in base alle perdite subite, risultanti da specifica autocertificazione da produrre ai competenti uffici regionali; la Regione provvede, per ciascun comune ed entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'erogazione cumulativa dei contributi con uno o piu' mandati di pagamento collettivi, intestati ai creditori presso l'istituto bancario della tesoreria regionale; c) finanziamenti a fondo perduto per favorire la ripresa delle attivita' delle imprese produttive, commerciali, artigianali, professionali e di servizi e per la riparazione dei danni subiti dalle relative strutture, macchinari e attrezzature, fino al massimo di euro 30.000.