Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 10 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Inserimento dell'art. 17-ter nella legge regionale n. 67/2007 1. Dopo l'art. 17-bis della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l'anno 2008), e' inserito il seguente: «Art. 17-ter Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica 1. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato necessarie in quanto conseguenti alla esigenza di carattere straordinario di mettere a regime l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 105 e seguenti della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio), i cui oneri, gia' in essere, sono quantificati in euro 1.916.000,00 a valere sull'UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti» del bilancio 2008 e pluriennale 2008/2010, non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).».