(Provincia di Trento) (Pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale n. 27/I-II del 1° luglio 2008 della Regione Trentino-Alto Adige) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Vista la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1234 di data 16 maggio 2008 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento recante «Modifiche al decreto del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto)»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. 1. All'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In caso di campeggi confinanti, e' possibile realizzare l'apertura di un passaggio, anche non sorvegliato, di comunicazione fra gli stessi, qualora sia funzionale all'accesso e al raggiungimento delle reciproche dotazioni complementari.»; b) al comma 4, le parole: «In corrispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 5, in corrispondenza».