(Provincia di Trento)
(Pubblicato  nel  Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale n. 27/I-II
        del 1° luglio 2008 della Regione Trentino-Alto Adige)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Visto  l'art.  53,  del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n. 670,  recante  «Approvazione  del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto   Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente  della
provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  numero  1, del medesimo decreto del
Presidente  della  Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale;
   Vista la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1234 di data 16
maggio  2008  con  la  quale  la  Giunta  provinciale ha approvato il
regolamento  recante  «Modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
provincia  12  agosto 2002, n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione
della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la
ricezione turistica all'aperto)»;
                              E m a n a
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Modifiche  all'art.  3  del decreto del Presidente della provincia 12
                     agosto 2002, n. 21-111/Leg.

   1. All'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 12 agosto
2002, n. 21-111/Leg. sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
     «1-bis.  In caso di campeggi confinanti, e' possibile realizzare
l'apertura  di  un passaggio, anche non sorvegliato, di comunicazione
fra   gli   stessi,   qualora   sia   funzionale   all'accesso  e  al
raggiungimento delle reciproche dotazioni complementari.»;
    b)  al  comma  4,  le parole: «In corrispondenza» sono sostituite
dalle  seguenti: «Fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 5,
in corrispondenza».