(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
            della Regione Liguria n. 11 del 6 agosto2008)

    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
                              Principi

   1.  La  Regione  opera  affinche'  nelle politiche regionali e nei
relativi  interventi  di  attuazione siano perseguite l'universalita'
dell'esercizio  dei  diritti  di  cittadinanza,  la parita' e le pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne  nella  vita economica, sociale e
politica,  nel  rispetto  delle  disposizioni del Trattato istitutivo
della   Comunita'  europea,  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea, della Convenzione per l'eliminazione di tutte le
forme  di discriminazione contro le donne (CEDAW), della Costituzione
della  Repubblica  italiana,  dello  Statuto regionale, nonche' della
legge  8  marzo  2000,  n.  53  (Disposizioni  per  il sostegno della
maternita'  e  della  paternita',  per  il  diritto  alla cura e alla
formazione  e  per  il  coordinamento  dei  tempi  della citta'), del
decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno della
maternita'  e  della  paternita',  a norma dell'art. 15 della legge 8
marzo  2000,  n. 53) e del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
(Codice   delle   pari   opportunita'  tra  uomo  e  donna,  a  norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).
   2.  L'integrazione  della  dimensione  di genere nella normativa e
nell'azione  politica  e programmatica regionale, in coerenza con gli
indirizzi  della  programmazione  nazionale  ed  europea,  avviene in
osservanza dei seguenti principi:
    a)   rispetto   delle  identita'  e  della  valorizzazione  delle
differenze di genere, culturali e religiose;
    b)   equa   distribuzione  delle  risorse,  dei  poteri  e  delle
responsabilita' tra i generi;
    c)  superamento  di  ogni discriminazione diretta o indiretta nei
confronti delle donne e delle persone in condizioni di debolezza;
    d) partecipazione e rappresentanza paritaria dei generi alla vita
politica,  economica,  sociale,  culturale  e  civile della comunita'
regionale e delle comunita' locali.