(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 95 del
                          18 novembre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

   la seguente legge regionale:

                               Art. 1.

Modifica  dell'art.  2  della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
           «Nuove norme per gli interventi in agricoltura»



   1. La lettera c) del comma 1, dell'art. 2 della legge regionale n.
12  dicembre  2003,  n.  40,  come sostituita dal comma 1 dell'art. 1
della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, e' cosi' sostituita:
    «c)  giovane  imprenditore:  l'imprenditore  agricolo  secondo la
definizione di cui all'art. 22 del regolamento (CE) 1698/2005; ».