(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 95 del 18 novembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 «Nuove norme per gli interventi in agricoltura» 1. La lettera c) del comma 1, dell'art. 2 della legge regionale n. 12 dicembre 2003, n. 40, come sostituita dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, e' cosi' sostituita: «c) giovane imprenditore: l'imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all'art. 22 del regolamento (CE) 1698/2005; ».