(Pubblicata al suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale
     della Regione Piemonte - Parte I e II del 29 gennaio 2009)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

   la seguente legge:

                               Art. 1.

    Modica all'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18



   1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1984,
n.  18  (legge  generale  in  materia  di opere e lavori pubblici) e'
sostituito dal seguente:
   «1.  I  soggetti  attuatori  degli interventi di cui alla presente
legge, sono:
    a) la Regione, nei limiti previsti dall'art. 9;
    b) gli enti locali territoriali;
    c)  gli  enti  pubblici  operanti  nel  territorio regionale, ivi
compresi i consorzi pubblici e le comunita' montane;
    d)   le   societa'   pubbliche   e   a   partecipazione  pubblica
istituzionalmente  preposte  alla  realizzazione  di  opere  e lavori
pubblici e di interesse pubblico;
    e)  i  gestori  individuati  quali affidatari del servizio idrico
integrato  dalle  autorita'  d'ambito  di cui alla legge regionale 20
gennaio 1997, n. 13 (delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle
forme  e  dei modi di cooperazione tra gli enti locali ai sensi della
legge  5  gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.
Indirizzo  e  coordinamento  dei soggetti istituzionali in materia di
risorse idriche).».