(Pubblicata al suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - Parte I e II del 29 gennaio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modica all'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (legge generale in materia di opere e lavori pubblici) e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, sono: a) la Regione, nei limiti previsti dall'art. 9; b) gli enti locali territoriali; c) gli enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i consorzi pubblici e le comunita' montane; d) le societa' pubbliche e a partecipazione pubblica istituzionalmente preposte alla realizzazione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico; e) i gestori individuati quali affidatari del servizio idrico integrato dalle autorita' d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche).».