(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
                 n. 25 del 7 luglio 2008 - Parte I)


                         LA GIUNTA REGIONALE
                             Ha adottato


                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                                Emana

il seguente regolamento:

                               Art. 1.

               Modifiche all'art. 9 del r.r. n. 1/2001


   1.  Al  comma  1  dell'art. 9 del r.r. n. 1/2002 sono apportate le
seguenti modifiche:
    a)  all'alinea, le parole: «n. 292 unita',» sono sostituite dalle
seguenti: «n. 300 unita',»;
    b)  all'alinea  della lettera c) le parole: «n. 177 unita',» sono
sostituite dalle seguenti: «n. 185 unita',»;
    c)  al  numero 1) della lettera c) le parole: «n. 15 unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «n. 23 unita'».