(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 7 luglio 2008 - Parte I) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all'art. 9 del r.r. n. 1/2001 1. Al comma 1 dell'art. 9 del r.r. n. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'alinea, le parole: «n. 292 unita',» sono sostituite dalle seguenti: «n. 300 unita',»; b) all'alinea della lettera c) le parole: «n. 177 unita',» sono sostituite dalle seguenti: «n. 185 unita',»; c) al numero 1) della lettera c) le parole: «n. 15 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «n. 23 unita'».