(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 21 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dallo Statuto e nel rispetto della Costituzione, delle convenzioni di diritto internazionale e della normativa comunitaria e statale vigente in materia di immigrazione, nonche' tenuto conto degli orientamenti espressi in materia dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dalle organizzazioni internazionali e dal Consiglio d'Europa, promuove la rimozione degli ostacoli che si oppongono all'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire condizioni di uguaglianza rispetto ai cittadini italiani. 2. La Regione, in particolare, attiva interventi ed iniziative al fine di: a) rimuovere ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo; b) impegnarsi ad accogliere, nel rispetto dell'art. 10 della Costituzione e secondo le condizioni imposte dalla normativa statale, i cittadini stranieri immigrati costretti a lasciare i paesi di origine a causa di eventi bellici e/o persecuzioni politiche che costituiscono pericolo di vita e/o impediscono il rispetto e l'esercizio delle liberta' democratiche; c) garantire l'effettivo godimento del diritto all'assistenza sociale e sanitaria: d) garantire l'accesso ai pubblici servizi; e) assicurare adeguati strumenti per agevolare l'assistenza abitativa; f) promuovere ed agevolare l'inserimento dei minori nel sistema scolastico e formativo nonche' favorire il diritto allo studio universitario degli studenti immigrati; g) sostenere la formazione professionale nonche' l'inserimento nel mondo del lavoro; h) favorire, anche attraverso appositi servizi di mediazione interculturale, il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle diverse identita' culturali; i) rimuovere ogni forma di discriminazione che non consenta una concreta partecipazione alla vita pubblica a livello locale, in attuazione della legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B); l) promuovere, anche in concorso con altre regioni, enti ed istituzioni pubbliche e private operanti nel settore dell'immigrazione, il mantenimento del legame con il paese di provenienza e con le famiglie di origine, favorendo, in particolare, i progetti di cittadini stranieri immigrati per il loro rientro nei Paesi d'origine; m) promuovere azioni di tutela nei confronti di gruppi svantaggiati, di esuli, di soggetti socialmente discriminati e di minoranze culturali prive di riconoscimento nonche' nei confronti di gruppi gravemente sfruttati sessualmente, sul lavoro e nelle forme di accattonaggio forzoso per conto terzi; n) garantire, attraverso appositi strumenti di informazione, l'effettiva conoscenza e l'efficace utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dall'ordinamento italiano; o) assicurare ai giovani immigrati di seconda generazione percorsi di integrazione adeguati alle dinamiche di interazione fra culture diverse; p) assicurare ai cittadini stranieri immigrati fin dal raggiungimento della maggiore eta', l'informazione e l'educazione all'acquisizione della cittadinanza italiana. 3. La Regione, nelle more dell'adozione di un'apposita disciplina in materia di elettorato attivo e passivo favorisce, altresi', la piu' ampia partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita politico istituzionale della Regione e delle comunita' locali.