(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
                 n. 30 del 14 agosto 2008 - Parte 1)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

   la seguente legge:

                               Art. 1.

                              Finalita'

   1.  In  occasione  dell'Anno  paolino,  proclamato  per il periodo
giugno 2008 - giugno 2009, la Regione riconosce il valore ecumenico e
religioso  dell'evento, nonche' la sua rilevante incidenza regionale,
nazionale  ed internazionale e, al fine di favorirne la celebrazione,
realizza   e   promuove,   in   conformita'   agli   indirizzi  della
programmazione   regionale,  un'azione  coordinata  di  attivita'  ed
interventi.
   2.   L'azione   regionale  di  cui  al  comma  1  e'  diretta,  in
particolare, a garantire:
    a)  sistemi  di  gestione  dei flussi di visitatori e pellegrini,
favorendone l'accesso e la mobilita' sul territorio regionale;
    b) servizi di accoglienza, ricettivita' e, lungo tutti i percorsi
di   pellegrinaggio,   adeguata   assistenza,   anche  attraverso  la
realizzazione  di  aree  attrezzate  per  la  sosta  e  il  ristoro e
l'installazione di apposita cartellonistica e segnaletica;
    c)   iniziative   promozionali,   pubblicistiche  ed  editoriali,
compresa l'organizzazione e promozione di convegni, mostre, seminari,
nonche'  di grandi eventi culturali ai sensi dell'art. 62 della legge
regionale  n.  16  aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2002) e successive modifiche;
    d) interventi straordinari di recupero degli edifici di culto, ai
sensi degli artt. 8 e seguenti della legge regionale n. 9 marzo 1990,
n.  27  (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti
religiosi  per  gli  edifici destinati al culto. Interventi regionali
per  il  recupero  degli  edifici di culto aventi importanza storica,
artistica od archeologica) e successive modifiche.