(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 14 agosto 2008 - Parte 1) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. In occasione dell'Anno paolino, proclamato per il periodo giugno 2008 - giugno 2009, la Regione riconosce il valore ecumenico e religioso dell'evento, nonche' la sua rilevante incidenza regionale, nazionale ed internazionale e, al fine di favorirne la celebrazione, realizza e promuove, in conformita' agli indirizzi della programmazione regionale, un'azione coordinata di attivita' ed interventi. 2. L'azione regionale di cui al comma 1 e' diretta, in particolare, a garantire: a) sistemi di gestione dei flussi di visitatori e pellegrini, favorendone l'accesso e la mobilita' sul territorio regionale; b) servizi di accoglienza, ricettivita' e, lungo tutti i percorsi di pellegrinaggio, adeguata assistenza, anche attraverso la realizzazione di aree attrezzate per la sosta e il ristoro e l'installazione di apposita cartellonistica e segnaletica; c) iniziative promozionali, pubblicistiche ed editoriali, compresa l'organizzazione e promozione di convegni, mostre, seminari, nonche' di grandi eventi culturali ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002) e successive modifiche; d) interventi straordinari di recupero degli edifici di culto, ai sensi degli artt. 8 e seguenti della legge regionale n. 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica) e successive modifiche.