(Pubblicata nel suppl. ord. n. 128 al Bollettino ufficiale
           della Regione Lazio n. 40 del 28 ottobre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge

                               Art. 1.


   1.  La  lettera  b)  dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 13
giugno 2007, n. 8 e' sostituita dalla seguente:
   «b) il risarcimento del danno.».
   2.  Il  comma  2  della  legge  regionale  13 giugno 2007, n. 8 e'
sostituito dal seguente:
   «2.  La  soluzione  di  cui  al  comma  1,  lettera b) e' comunque
adottata qualora la durata del rapporto di lavoro sia scaduta.».