(Pubblicata nel suppl. ord. n. 128 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 28 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge Art. 1. 1. La lettera b) dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 8 e' sostituita dalla seguente: «b) il risarcimento del danno.». 2. Il comma 2 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 8 e' sostituito dal seguente: «2. La soluzione di cui al comma 1, lettera b) e' comunque adottata qualora la durata del rapporto di lavoro sia scaduta.».