(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 - Parte prima - del 13 settembre 2008) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento detta norme attuative ed integrative della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino) e successive modifiche relative alle cessioni e alle alienazioni delle fasce frangivento, ivi comprese le modalita' per la stima del valore del suolo e del soprassuolo, nonche' alle concessioni di servitu' di passaggio sulle fasce stesse. 2. I beni oggetto del presente regolamento sono costituiti dai terreni destinati a fasce frangivento in Agro Pontino ubicati sia all'interno dei perimetri urbani come definiti dagli strumenti urbanistici vigenti nei singoli comuni, sia in zone agricole o, comunque, all'esterno degli stessi perimetri urbani. 3. I terreni gia' destinati a fasce frangivento ubicati in zone agricole o, comunque, all'esterno dei perimetri urbani dei singoli comuni, possono essere alienati soltanto qualora abbiano perso la specifica funzione per carenza di alberature di eucaliptus e/o conifere radicate sui terreni stessi, ovvero per la loro irreversibile trasformazione conseguente ad occupazione senza titolo o per l'eccessiva onerosita' del ripristino dell'originaria funzione del bene.