(Pubblicata nel 1 S.O. al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 18 novembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La Regione, in attuazione della legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale), riconosce il valore storico, culturale, ambientale e paesaggistico delle vestigia della Prima guerra mondiale presenti sul territorio della Lombardia. 2. Nell'ambito delle proprie competenze, per la migliore valorizzazione e fruizione delle eccellenze culturali della Lombardia e con la finalita' di sostenere la crescita della cultura della pace e della pacifica convivenza tra i popoli, la Regione, per le tipologie di vestigia relative alla Prima guerra mondiale di cui all'art. 2, promuove e sostiene: a) la ricognizione, la catalogazione, gli studi e le ricerche; b) il monitoraggio, la manutenzione, il restauro e la conservazione; c) la conoscenza dei fatti storici e del territorio alpino, anche attraverso lo svolgimento di attivita' educative e didattiche e la promozione di parchi culturali tematici o di ecomusei; d) la creazione, la gestione, la valorizzazione, la fruizione e la manutenzione di percorsi turistico- culturali; e) la promozione di progetti culturali interregionali; f) la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano, a vario titolo, sul tema con l'obiettivo di unire le risorse disponibili; g) lo sviluppo di strumenti adeguati di sostegno alla valorizzazione turistica e culturale della linea del fronte della Guerra bianca e della Linea Cadorna; h) l'attivazione di iniziative di sistema che creino un contesto favorevole allo sviluppo di forme di imprenditorialita' settoriale diffusa, in relazione anche a quanto stabilito dalla legge regionale n. 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e dalla legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo). 3. La Regione individua annualmente le priorita' di intervento anche attraverso la stipulazione di accordi ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).