(Pubblicata   nel  1  S.O.  al  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
                Lombardia n. 47 del 18 novembre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
                              Finalita'

   1.  La  Regione,  in  attuazione  della  legge 7 marzo 2001, n. 78
(Tutela   del   patrimonio  storico  della  Prima  guerra  mondiale),
riconosce  il  valore  storico, culturale, ambientale e paesaggistico
delle  vestigia  della  Prima guerra mondiale presenti sul territorio
della Lombardia.
   2.   Nell'ambito   delle   proprie  competenze,  per  la  migliore
valorizzazione e fruizione delle eccellenze culturali della Lombardia
e  con la finalita' di sostenere la crescita della cultura della pace
e  della  pacifica  convivenza  tra  i  popoli,  la  Regione,  per le
tipologie  di  vestigia  relative  alla  Prima guerra mondiale di cui
all'art. 2, promuove e sostiene:
    a) la ricognizione, la catalogazione, gli studi e le ricerche;
    b)   il   monitoraggio,   la   manutenzione,  il  restauro  e  la
conservazione;
    c) la conoscenza dei fatti storici e del territorio alpino, anche
attraverso  lo  svolgimento  di attivita' educative e didattiche e la
promozione di parchi culturali tematici o di ecomusei;
    d)  la  creazione, la gestione, la valorizzazione, la fruizione e
la manutenzione di percorsi turistico- culturali;
    e) la promozione di progetti culturali interregionali;
    f)  la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano,
a  vario  titolo,  sul  tema  con  l'obiettivo  di  unire  le risorse
disponibili;
    g)   lo   sviluppo   di   strumenti  adeguati  di  sostegno  alla
valorizzazione  turistica  e  culturale  della linea del fronte della
Guerra bianca e della Linea Cadorna;
    h)  l'attivazione di iniziative di sistema che creino un contesto
favorevole  allo  sviluppo  di forme di imprenditorialita' settoriale
diffusa,  in relazione anche a quanto stabilito dalla legge regionale
n. 15  ottobre  2007,  n. 25  (Interventi  regionali  in favore della
popolazione  dei  territori montani) e dalla legge regionale 8 giugno
2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo).
   3.  La  Regione  individua  annualmente le priorita' di intervento
anche  attraverso  la stipulazione di accordi ai sensi dell'art. 112,
comma  4,  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni  culturali  e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137).