(Pubblicata  nel  1°  Supplemento  ordinario  al Bollettino Ufficiale
         della Regione Lombardia n. 52 del 27 dicembre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

   la seguente legge regionale:

                               Art. 1.

Bilanci  degli  enti  dipendenti  dalla  Regione e consolidamento dei
conti - Modifiche alla legge regionale n. 34/78, alla legge regionale
n.  16/1999, alla legge regionale n. 3/2002 e alla 1egge regionale n.
                              39/1997.


   1.  Alla  legge  regionale  31  marzo  1978,  n.  34  (Norme sulle
procedure  della  programmazione,  sul  bilancio e sulla contabilita'
della regione) sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  dopo  la  lettera  f) del comma 3 dell'art. 37 e' aggiunta la
seguente:
     «f-bis)  i prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione
degli  enti  dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della
legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per
l'attuazione  del  documento  di programmazione economico-finanziaria
regionale,  ai  sensi  dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo
1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio
e sulla contabilita' della regione» - Collegato 2007), che concorrono
al consolidamento dei conti con il bilancio regionale.»;
    b) l'art. 78 e' sostituito dal seguente:
     «Art.   78  (Bilanci  degli  enti  dipendenti  dalla  Regione  e
consolidamento dei conti). - 1. I bilanci annuali di previsione degli
enti  dipendenti,  di cui alla lettera a) dell'allegato A della legge
regionale  n.  30/2006, predisposti in base ai criteri definiti dalla
Giunta   regionale,   sono   trasmessi   alla   giunta,  prima  della
presentazione  al  Consiglio regionale del bilancio della regione, al
fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.
     2.  Le  variazioni  di  bilancio  e  l'assestamento  degli  enti
dipendenti,  di  cui  al  comma  1,  predisposti  in  base ai criteri
definiti  dalla  Giunta  regionale, sono trasmessi alla giunta, prima
della  presentazione  al  Consiglio regionale dell'assestamento della
regione, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.
     3.  Le  variazioni  di bilancio degli enti dipendenti, di cui al
comma  1,  predisposte  in  base  ai  criteri  definiti  dalla Giunta
regionale  e approvate dagli enti stessi successivamente alla data di
presentazione al Consiglio regionale dell'assestamento della regione,
sono  trasmessi  alla  giunta, prima della presentazione al consiglio
del rendiconto della regione, al fine dell'approvazione degli atti di
cui al comma 4.
     4.  La  Giunta  regionale  trasmette al consiglio regionale, per
l'approvazione, prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione
e  relative variazioni degli enti di cui al comma 1 che concorrono al
consolidamento dei conti con il bilancio regionale.»;
    c) dopo l'art. 78 e' inserito il seguente:
     «Art.   78-bis   (Programmi  annuali  di  attivita'  degli  enti
dipendenti  dalla  Regione).  -  1.  Gli enti dipendenti, di cui alla
lettera   a)  dell'allegato  A  della  legge  regionale  n.  30/2006,
trasmettono  alla giunta regionale, insieme al bilancio di previsione
ed  entro  la  data  stabilita  per il medesimo, il programma annuale
delle attivita'.
     2.  Il  programma annuale delle attivita' specifica le attivita'
da svolgere nel corso dell'anno.
     3.  Il  programma  annuale  delle  attivita'  e' approvato dalla
giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione regionale.
     4. I trasferimenti regionali agli enti dipendenti, connessi allo
svolgimento  delle  attivita'  previste  nel  programma annuale delle
attivita', sono autorizzati con l'approvazione di specifici prospetti
di  raccordo approvati con il documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione regionale.»;
    d) l'art. 79 e' sostituito dal seguente:
     «Art.  79 (Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione). - 1.
I   rendiconti   degli  enti  dipendenti,  di  cui  alla  lettera  a)
dell'allegato A della legge regionale n. 30/2006, sono trasmessi alla
giunta  regionale,  prima  della presentazione al Consiglio regionale
del rendiconto della Regione, al fine dell'approvazione del documento
di cui al comma 2.
     2.  La  Giunta  regionale  trasmette  al  consiglio regionale un
documento   che  illustra  in  modo  aggregato  i  dati  contabili  a
consuntivo degli enti del sistema regionale.
     3. I  rendiconti degli enti di cui al comma 1 sono redatti sulla
base delle disposizioni di cui al titolo VIII della presente legge.».
   2.  Alla  legge  regionale  14  agosto  1999,  n.  16 (Istituzione
dell'Agenzia  Regionale  per la Protezione dell'Ambiente - ARPA) sono
apportate le seguenti modifiche:
    a)  il secondo periodo del comma 3 dell'art. 12 e' sostituito dal
seguente: «La deliberazione di cui al comma 1, lettera b3), approvata
dal   consiglio   di   amministrazione,  e'  comunicata  alla  Giunta
regionale.»;
    b) il comma 4 dell'art. 12 e' abrogato.
   3.  Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle
leggi  regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo
rurale) sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il secondo periodo del comma 6 dell'art. 63 e' abrogato;
    b) il secondo periodo del comma 7 dell'art. 63 e' abrogato;
    c)  al  comma  11 dell'art. 65 le parole: «al Consiglio regionale
per  gli adempimenti di cui all'art. 48, comma 2, dello Statuto» sono
sostituite  dalle  seguenti: «alla Regione per gli adempimenti di cui
alla legge regionale n. 34/1978»;
    d) al comma 12 dell'art. 65 le parole «ed approvato dal Consiglio
regionale» sono soppresse;
    e) l'ultimo periodo del comma 12 dell'art. 65 e' soppresso.
   4.  Alla  legge  regionale  17  ottobre  1997,  n. 39 (Ordinamento
dell'Istituto  Regionale Lombardo di Formazione per l'amministrazione
pubblica I.Re.F.) sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le lettere e) e g) del comma 2 dell'art. 4 sono abrogate;
    b) i commi 5 e 6 dell'art. 5 sono abrogati;
    c) al comma 1 dell'art. 12 le parole «entro il 30 ottobre di ogni
anno» sono soppresse;
    d) il comma 2 dell'art. 12 e' abrogato.