(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 24 dicembre 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale n. 19 maggio 1998, n. 10 e successive modifiche recante norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, la quale prevede che: le finalita' di riconoscimento e di rispetto dei diritti delle persone anziane, la promozione e la valorizzazione del loro ruolo, si realizzano, in particolare, attraverso l'istituzione e l'organizzazione di un qualificato sistema di servizi ad alta integrazione sociosanitaria, in grado di rispondere ai bisogni assistenziali complessi che queste persone esprimono; la Regione adotta appositi provvedimenti della Giunta regionale, comprendenti, tra l'altro: i criteri organizzativi e gli standard minimi dei servizi territoriali, integrando norme regolamentari e indirizzi esistenti; la definizione di una rete di strutture residenziali per anziani, accreditate per differenti livelli di intensita' assistenziale sulla base degli standard gestionali e strutturali previsti dalle vigenti norme regolamentari; Vista la legge regionale n. 9 marzo 2001, n. 8 e successive modifiche «Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanita' e politiche sociali» la quale all'art. 4 prevede che la Giunta regionale stabilisca i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie e socio-sanitarie, nonche' le procedure per il rilascio delle autorizzazioni; Vista la legge regionale del 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale», la quale stabilisce: all'art. 8, comma 2, che la definizione dei requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione di strutture e servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale che svolgono attivita' socio-assistenziali, socio-educative e sociosanitarie pubbliche e private compete alla Regione; all'art. 31, comma 7, che con regolamento regionale sono definiti la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione, le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni, i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e sociosanitarie nonche' le modalita' dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni; all'art. 31, comma 8, che le strutture sociosanitarie sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, in conformita' a quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale n. 9 marzo 2001, n. 8 e successive modifiche; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2008, n. 2441; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi nonche' delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento delle strutture residenziali per anziani e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle relative attivita'» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO