(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 24 dicembre 2008)
                            IL PRESIDENTE
   Vista  la  legge  regionale  n. 19 maggio 1998, n. 10 e successive
modifiche  recante  norme  in  materia  di  tutela  della salute e di
promozione sociale delle persone anziane, la quale prevede che:
    le  finalita'  di  riconoscimento e di rispetto dei diritti delle
persone anziane, la promozione e la valorizzazione del loro ruolo, si
realizzano,    in    particolare,    attraverso    l'istituzione    e
l'organizzazione  di  un  qualificato  sistema  di  servizi  ad  alta
integrazione  sociosanitaria,  in  grado  di  rispondere  ai  bisogni
assistenziali complessi che queste persone esprimono;
    la  Regione adotta appositi provvedimenti della Giunta regionale,
comprendenti,  tra  l'altro:  i  criteri organizzativi e gli standard
minimi  dei  servizi  territoriali,  integrando norme regolamentari e
indirizzi   esistenti;  la  definizione  di  una  rete  di  strutture
residenziali  per  anziani,  accreditate  per  differenti  livelli di
intensita'  assistenziale  sulla  base  degli  standard  gestionali e
strutturali previsti dalle vigenti norme regolamentari;
   Vista  la  legge  regionale  n.  9  marzo  2001, n. 8 e successive
modifiche «Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo
30  dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19
giugno  1999,  n.  229  e  altre disposizioni in materia di sanita' e
politiche  sociali»  la  quale  all'art.  4  prevede  che  la  Giunta
regionale  stabilisca  i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed
organizzativi  richiesti  per l'esercizio delle attivita' sanitarie e
socio-sanitarie,   nonche'   le   procedure  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni;
   Vista  la  legge  regionale  del  31  marzo  2006,  n.  6 «Sistema
integrato  di  interventi e servizi per la promozione e la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale», la quale stabilisce:
    all'art. 8, comma 2, che la definizione dei requisiti minimi e le
procedure  per  l'autorizzazione  di  strutture  e  servizi  a  ciclo
residenziale    e    semiresidenziale    che    svolgono    attivita'
socio-assistenziali,  socio-educative  e  sociosanitarie  pubbliche e
private compete alla Regione;
    all'art. 31, comma 7, che con regolamento regionale sono definiti
la   tipologia   dei   servizi   e   delle   strutture   soggette  ad
autorizzazione,  le  procedure  per  il  rilascio,  la  modifica o la
conferma   delle   autorizzazioni,  i  requisiti  minimi  generali  e
specifici   per  il  funzionamento  dei  servizi  e  delle  strutture
socio-assistenziali,  socio-educative  e  sociosanitarie  nonche'  le
modalita'   dell'esercizio   delle   funzioni   di   vigilanza   e  i
provvedimenti conseguenti in caso di violazioni;
    all'art.  31,  comma  8,  che  le  strutture  sociosanitarie sono
soggette  ad  autorizzazione  alla  realizzazione e all'esercizio, in
conformita'  a quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale n. 9
marzo 2001, n. 8 e successive modifiche;
   Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
   Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2008, n.
2441;
                              Decreta:
   1.  E' emanato il «Regolamento di definizione dei requisiti minimi
strutturali,  tecnologici e organizzativi nonche' delle procedure per
il   rilascio   dell'autorizzazione  alla  costruzione,  ampliamento,
adattamento,   trasformazione   o   trasferimento   delle   strutture
residenziali  per  anziani  e  per  il  rilascio  dell'autorizzazione
all'esercizio   delle  relative  attivita'»  nel  testo  allegato  al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque spetti, di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
                                TONDO