(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 40 - parte prima del 21 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge Art. 1. Adempimenti relativi all'inserimento dei disabili 1. Gli uffici della pubblica amministrazione con sede nel territorio della Regione Lazio, al fine di garantire il rispetto della normativa posta a tutela del lavoratore disabile, nell'ambito delle procedure di appalto o di sottoscrizione di rapporti convenzionali o di concessione, sono tenuti a trasmettere, entro trenta giorni dalla ricezione, all'ufficio territorialmente competente in materia di occupazione dei lavoratori disabili, copia della dichiarazione del legale rappresentante presentata dalle imprese, attestante il pieno rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche. 2. L'ufficio territorialmente competente in materia di occupazione dei lavoratori disabili procede, entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, all'accertamento della veridicita' del contenuto della stessa e ne trasmette l'esito all'amministrazione interessata. L'esito positivo dell'accertamento ha validita' sei mesi.