(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 10 del 16 febbraio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge Art. 1. Finalita' 1. La Regione Campania, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, promuove ed incrementa la donazione del cordone ombelicale, la cui composizione di cellule staminali consente di riconoscerne la funzione di ausilio nella guarigione di pazienti affetti da leucemie e linfomi. 2. L'utilizzo delle cellule staminali di sangue placentare si pone come terapia complementare o alternativa al trapianto di midollo osseo; l'impiego di tale pratica e' esteso, a scopo di trapianto, a pazienti adulti e in eta' pediatrica con patologie ematologiche neoplastiche e non. 3. L'obiettivo della Banca di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO) istituita nella Regione Campania con legge regionale n. 6 dicembre 2000, n. 18, art. 51, presso il Servizio immuno trasfusionale (SIT) del Pausilipon di Napoli, e' quello di raccogliere e di criopreservare un numero costante di unita' ematiche placentari, nella misura di tremila - cinquemila, in maniera da poter contribuire a livello nazionale al mantenimento delle unita' stimate sufficienti per soddisfare la richiesta nazionale. 4. La BASCO e' responsabile della qualita' delle proprie unita' raccolte e dei propri sistemi organizzativi e informativi, delle relative procedure di manipolazione e criopreservazione ed istituisce un proprio registro del sangue prelevato. 5. E' istituito, presso l'assessorato regionale competente, un archivio regionale che raccoglie e gestisce le unita' conservate presso la banca e provvede alla loro immissione nei registri nazionali e internazionali. 6. La BASCO provvede con proprio nucleo valutativo a svolgere attivita' di controllo e verifica degli standard qualitativi e operativi.
Note alla legge Regionale: «Norme per l'organizzazione della Banca regionale di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO)». Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996). Nota all'art. 1. Comma 1: legge 21 ottobre 2005 n. 219 «Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati». Comma 3: legge regionale 6 dicembre 2000 n. 18 «Disposizioni di finanza regionale» Art. 51. 1. E' istituita presso. il SIT del Pausiljpon di Napoli una BA.S.C.O. (Banca di sangue di Cordone Ombelicale) per rendere autonome le nostre comunita' nella produzione di emoderivati. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per il corrente esercizio finanziario, in lire 520 milioni si fa fronte con lo stanziamento di pari entita', del Capitolo 7296, di nuova istituzione, denominato «Oneri gestionali della BA.S.C.O. della Regione Campania», mediante prelievo della occorrente somma, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 27 luglio 1978, n. 20 dal Capitolo 1040 per l'esercizio finanziario 1999 che si riduce di pari importo. 3. Per i successivi anni si provvedera' con la legge di bilancio.