(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania
                     n. 10 del 16 febbraio 2009)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge

                               Art. 1.

                              Finalita'

   1. La Regione Campania, nell'ambito di quanto previsto dalla legge
21  ottobre  2005,  n.  219,  promuove ed incrementa la donazione del
cordone ombelicale, la cui composizione di cellule staminali consente
di  riconoscerne  la funzione di ausilio nella guarigione di pazienti
affetti da leucemie e linfomi.
   2. L'utilizzo delle cellule staminali di sangue placentare si pone
come  terapia  complementare  o  alternativa  al trapianto di midollo
osseo;  l'impiego  di tale pratica e' esteso, a scopo di trapianto, a
pazienti  adulti  e  in  eta'  pediatrica  con patologie ematologiche
neoplastiche e non.
   3. L'obiettivo della Banca di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO)
istituita  nella  Regione  Campania con legge regionale n. 6 dicembre
2000,  n.  18, art. 51, presso il Servizio immuno trasfusionale (SIT)
del   Pausilipon   di   Napoli,   e'   quello  di  raccogliere  e  di
criopreservare  un  numero  costante  di  unita' ematiche placentari,
nella misura di tremila - cinquemila, in maniera da poter contribuire
a  livello nazionale al mantenimento delle unita' stimate sufficienti
per soddisfare la richiesta nazionale.
   4.  La  BASCO  e' responsabile della qualita' delle proprie unita'
raccolte  e  dei  propri  sistemi  organizzativi e informativi, delle
relative procedure di manipolazione e criopreservazione ed istituisce
un proprio registro del sangue prelevato.
   5.  E'  istituito,  presso  l'assessorato regionale competente, un
archivio  regionale  che  raccoglie  e  gestisce le unita' conservate
presso  la  banca  e  provvede  alla  loro  immissione  nei  registri
nazionali e internazionali.
   6.  La  BASCO  provvede  con  proprio nucleo valutativo a svolgere
attivita'  di  controllo  e  verifica  degli  standard  qualitativi e
operativi.
 
            Note alla legge Regionale: «Norme per l'organizzazione
          della  Banca  regionale  di  Sangue  di  Cordone Ombelicale
                                   (BASCO)».

             Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le
          note  redatte  dal  Settore  legislativo,  al solo scopo di
          facilitarne  la  lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno
          1996).

                               Nota all'art. 1.

             Comma 1:
              legge  21  ottobre  2005 n. 219 «Nuova disciplina delle
          attivita'  trasfusionali e della produzione nazionale degli
          emoderivati».
             Comma 3:
              legge  regionale 6 dicembre 2000 n. 18 «Disposizioni di
          finanza regionale»

                                   Art. 51.

             1.  E' istituita presso. il SIT del Pausiljpon di Napoli
          una  BA.S.C.O.  (Banca di sangue di Cordone Ombelicale) per
          rendere  autonome  le  nostre comunita' nella produzione di
          emoderivati.
             2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente
          legge,  previsti  per  il  corrente  esercizio finanziario,
          in lire  520  milioni  si  fa fronte con lo stanziamento di
          pari  entita',  del  Capitolo  7296,  di nuova istituzione,
          denominato  «Oneri gestionali della BA.S.C.O. della Regione
          Campania»,  mediante  prelievo  della  occorrente somma, ai
          sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 27 luglio 1978,
          n.  20  dal  Capitolo 1040 per l'esercizio finanziario 1999
          che si riduce di pari importo.
             3.  Per i successivi anni si provvedera' con la legge di
          bilancio.