(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta 
                     n. 7 del 17 febbraio 2009) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato; 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
Il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
                      Modificazione all'art. 3 
    1. Il comma 2 dell'art. 3 del regolamento regionale  30  novembre
1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta  regionale  sulle  formalita'  di
trascrizione,  iscrizione  ed  annotazione  di  veicoli  al  pubblico
registro automobilistico (IRT)), e' sostituito dal seguente: 
      «2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale  puo'
disporre, con propria  deliberazione  da  pubblicare  nel  Bollettino
ufficiale della Regione, una variazione, in aumento o in diminuzione,
sino ad un massimo del 30  per  cento,  delle  misure  stabilite  dal
Ministro dell'economia e delle finanze.».