(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 7 del 17 febbraio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga Il seguente regolamento: Art. 1 Modificazione all'art. 3 1. Il comma 2 dell'art. 3 del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta regionale sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)), e' sostituito dal seguente: «2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale puo' disporre, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, una variazione, in aumento o in diminuzione, sino ad un massimo del 30 per cento, delle misure stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze.».