(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 30 gennaio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale Art. 1. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 26/2003 1. All'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo periodo del comma 1 le parole «esclusivamente a societa' di capitali» sono sostituite dalle parole «esclusivamente a societa' patrimoniali di capitali»; b) alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «Le societa' patrimoniali e la societa' di cui all'art. 49, comma 3, lettera a), perseguono politiche di responsabilita' sociale e redigono il bilancio sociale.»; c) il comma 1-bis e' abrogato; d) il terzo periodo del comma 2 e' abrogato; e) alla fine del comma 3 e' aggiunto il seguente periodo: «I proprietari, i gestori e gli erogatori applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.»; f) al comma 6 le parole «a societa' di capitali scelte» sono sostituite dalle parole «a imprenditori o a societa' in qualunque forma costituite scelti».