(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della
             Regione Lombardia n. 4 del 30 gennaio 2009)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

   la seguente legge regionale

                               Art. 1.

        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 26/2003



   1.  All'art.  2  della  legge  regionale  12  dicembre 2003, n. 26
(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme
in  materia  di  gestione  dei  rifiuti,  di energia, di utilizzo del
sottosuolo   e   di  risorse  idriche)  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a)  al  secondo  periodo  del comma 1 le parole «esclusivamente a
societa'  di capitali» sono sostituite dalle parole «esclusivamente a
societa' patrimoniali di capitali»;
    b)  alla  fine  del  comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «Le
societa'  patrimoniali  e  la  societa'  di cui all'art. 49, comma 3,
lettera   a),  perseguono  politiche  di  responsabilita'  sociale  e
redigono il bilancio sociale.»;
    c) il comma 1-bis e' abrogato;
    d) il terzo periodo del comma 2 e' abrogato;
    e)  alla  fine  del  comma  3 e' aggiunto il seguente periodo: «I
proprietari,  i  gestori  e  gli  erogatori  applicano  la  normativa
comunitaria  e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture.»;
    f)  al  comma  6  le  parole «a societa' di capitali scelte» sono
sostituite  dalle  parole  «a  imprenditori o a societa' in qualunque
forma costituite scelti».