(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia 
                     n. 54 del 24 novembre 2008) 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
                     Laboratori della legalita' 
    I . La Regione, al fine di  contribuire  alla  promozione  civica
degli studenti, supporta le istituzioni scolastiche primarie  (quarte
e quinte classi) e secondarie  di  primo  grado  attraverso  appositi
finanziamenti finalizzati all'attivazione di laboratori  di  studio e
approfondimento dei valori della  legalita',  dell'etica  pubblica  e
dell'educazione civica, con  particolare  riguardo  al  rispetto  del
decoro urbano e alla tutela del patrimonio architettonico,  artistico
e monumentale dei comuni. Tali laboratori possono  essere  realizzati
anche in rete  con  il  coinvolgimento  di  istituzioni  pubbliche  e
private,  associazioni,  fondazioni.  Gli  stessi   inoltre   possono
avvalersi delle testimonianze orali e scritte di personalita' che  si
siano distinte nella lotta al crimine nonche' dei documenti ufficiali
che siano particolarmente significativi nell'ambito della lotta  alla
mafia. 
    2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per
la pubblica istruzione e' autorizzato ad erogare, entro il 31 ottobre
di ogni anno, agli istituti scolastici  che  ne  facciano  richiesta,
fino a 5 migliaia di euro per l'istituzione dei laboratori di cui  al
comma 1. 
    3. Gli istituti scolastici hanno  l'obbligo  di  rendicontare  le
somme percepite entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancata o
insufficiente rendicontazione l'istituto e' escluso dai finanziamenti
per i tre anni successivi. 
    4. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per
la pubblica istruzione, con proprio  decreto,  sentito  il  direttore
dell'ufficio  scolastico  regionale,  disciplina  le   modalita'   di
rendicontazione  dei  fondi  erogati  e  quelle  di  svolgimento  dei
laboratori di cui al comma 1. 
    5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2009, la spesa  annua  di  1.000
migliaia di euro. 
    6. Gli oneri discendenti dal comma 5, valutati in 1.000  migliaia
di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e  2010,  trovano
riscontro nel bilancio pluriennale della  Regione,  UPB  4.2  gennaio
5.2, accantonamento 1001.