(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale 
         della Regione Siciliana n. 59 de 24 dicembre 2008) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
              Provvedimenti in favore dei consorzi fidi 
 
    1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle micro,  piccole
e medie imprese di cui all'art. 2 della legge regionale 21  settembre
2005, n. 11, aderenti ai confidi riconosciuti ai  sensi  dell'art.  5
della medesima legge, l'Assessorato regionale del  bilancio  e  delle
finanze  e'  autorizzato  a  concedere  un  contributo   una   tantum
finalizzato all'integrazione dei fondi rischi  nella  misura  massima
del  de  mnimis  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.   1998   della
Commissione,  del  15  dicembre  2006,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006.  Tali
contributi sono calcolati nella misura del 5 per cento rispetto  alle
garanzie  rilasciate  da  ciascun  confidi   risultante   dall'ultimo
bilancio di esercizio. Per le finalita' di cui al presente  comma  e'
autorizzata per l'esercizio finanziario  2008  l'ulteriore  spesa  di
5.000  migliaia  di  euro,  cui   si   provvede   con   parte   delle
disponibilita' dell'U.P.B. 4.2.1.5.3 - capitolo 212032 - del bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 
    2. E' disposto lo stanziamento di 20.000  migliaia  di  euro  per
procedere al pagamento dei contributi in  conto  interessi  spettanti
alle imprese, relativamente agli anni 2006 e precedenti, aderenti  ai
consorzi e  cooperative  di  garanzia  fidi  dei  settori  commercio,
artigianato e industria cosi' come previsti dalla legge regionale  23
dicembre 2000, n. 32  e  successive  modifiche  ed  integrazioni.  La
suddivisione degli importi necessari da  assegnare  agli  assessorati
competenti, per le suddette precedenti disposizioni  legislative  sui
confidi, e' effettuata con successivo provvedimento dalla  Ragioneria
generale della Regione  in  relazione  alle  istanze  presentate  dai
confidi all'assessorato regionale della cooperazione, del  commercio,
dell'artigianato e della pesca e all'assessorato dell'industria. 
    3. Per le finalita' di cui al comma 2  e'  autorizzata,  pei  gli
esercizi finanziari 2008 e 2009, la spesa annua di 10.000 migliaia di
euro.  All'onere  per  l'esercizio  finanziario  2008  si  fa  fronte
mediante riduzione della U.P.B. 4.2.1.5.3 - capitolo 212030.  L'onere
per  l'esercizio  finanziario  2009  trova  riscontro  nel   bilancio
pluriennale delle Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2
accantonamento 1005. 
    4. La spesa di cui al comma 3 e'  a  destinazione  vincolata;  le
somme non utilizzate  per  le  finalita'  dell'art.  72  della  legge
regionale n. 32/2000 possono, con  decreto  del  Ragioniere  generale
della Regione, su proposti del dirigente  generale  del  dipartimento
finanze e credito sentiti i dirigenti generali dei dipartimenti della
cooperazione e dell'industria, essere destinate alle finalita' d  cui
all'art. 11 della legge regionale n. 11/2005 e  successive  modifiche
ed integrazioni.