(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 7 novembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale n. 52/2006 1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007), e' inserito il seguente: «Art. 1-bis. (Riduzioni) - 1. L'aumento del 10 per cento della tassa automobilistica regionale, stabilito dall'art. 1, non si applica alle seguenti categorie di veicoli: a) autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 4» o «euro 5»; b) autocarri per i quali la tassazione e' commisurata alla potenza effettiva dei motori, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), immatricolati come «euro 4» o «euro 5»; c) autovetture. autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autocarri di cui alla lettera b) omologati per la circolazione mediante alimentazione del motore, esclusiva o doppia, a gas metano, a gas di petrolio liquefatto (GPL), ad idrogeno od elettrica. 2. La riduzione di cui al comma 1 ha effetto per i pagamento da eseguirsi dal 1° gennaio 2009 relativi a periodi fissi posteriori a tale data.».