(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana  n. 37 del
                          7 novembre 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
   la seguente legge:

                               Art. 1.
    Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale n. 52/2006

   1.  Dopo  l'art.  1  della  legge regionale 2 novembre 2006, n. 52
(Determinazione  dell'importo della tassa automobilistica regionale a
decorrere dal 1° gennaio 2007), e' inserito il seguente:
    «Art.  1-bis.  (Riduzioni)  - 1. L'aumento del 10 per cento della
tassa  automobilistica  regionale,  stabilito  dall'art.  1,  non  si
applica alle seguenti categorie di veicoli:
     a)   autovetture  ed  autoveicoli  per  il  trasporto  promiscuo
immatricolati come «euro 4» o «euro 5»;
     b)  autocarri  per  i  quali  la  tassazione e' commisurata alla
potenza  effettiva dei motori, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera
d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39
(Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), immatricolati
come «euro 4» o «euro 5»;
     c)  autovetture.  autoveicoli  per  il  trasporto  promiscuo  ed
autocarri  di  cui  alla  lettera  b)  omologati  per la circolazione
mediante  alimentazione del motore, esclusiva o doppia, a gas metano,
a gas di petrolio liquefatto (GPL), ad idrogeno od elettrica.
   2.  La  riduzione  di cui al comma 1 ha effetto per i pagamento da
eseguirsi  dal  1° gennaio 2009 relativi a periodi fissi posteriori a
tale data.».