(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell'11 febbraio 2009) IL PRESIDENTE Richiamata la legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede, all'art. 16, la concessione di finanziamenti da parte dell'amministrazione regionale per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, tenendo conto della marginalita' sociale e di quella geografica, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane; Richiamato il proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 036/Pres., con il quale e' stato emanato il regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12; Considerato che le competenze in materia di assegnazione e concessione dei contributi di cui all'art. 16 della legge regionale n. 12/2007, sono state assegnate, con decorrenza dal 1° settembre 2008, al neo costituito servizio pari opportunita' e politiche giovanili della Presidenza della regione, dipendente pero' gerarchicamente e funzionalmente dalla Direzione centrale lavoro, universita' e ricerca, in quanto la competenza in materia e' stata delegata dal Presidente della regione all'Assessore regionale al lavoro, universita' e ricerca e che con la stessa decorrenza e' stato attribuito l'incarico di sostituto del direttore di detto servizio al Vicedirettore centrale del lavoro, universita' e ricerca; Atteso che, a seguito della decadenza - conseguente al rinnovo della Giunta regionale, dopo le elezioni della primavera del 2008 - del Comitato consultivo, previsto dall'art. 16, comma 6, della legge regionale n. 12/2007 in tema di centri di aggregazione giovanile, si e' provveduto alla nomina del nuovo Comitato e cio' con proprio decreto 21 ottobre 2008, n. 0282/Pres.; Considerato che il termine previsto dal regolamento non corrisponde agli obiettivi regionali del settore e alle aspettative di enti e associazioni interessati a potenziare le attivita' a sostegno dei giovani, anche alla luce del fatto che il piano di riparto per l'assegnazione dei finanziamenti previsti dall'art. 16 della legge regionale n. 12/2007 per l'anno 2008 e' stato effettuato a fine esercizio per le ragioni illustrate in precedenza; Considerato che, al fine di garantire l'accesso ai finanziamenti per l'anno in corso e per gli anni successivi, ai soggetti di cui all'art. 16 della legge regionale n. 12/2007 appare necessario procedere alla modifica del termine di presentazione delle domande, gia' previsto dall'art. 4 del regolamento emanato con proprio decreto n. 036/Pres./2008, al 31 gennaio di ogni anno e di posporlo al 31 marzo, provvedendo contestualmente alla modifica formale dei riferimenti agli uffici regionali originariamente indicati come competenti in materia; Ritenuto, pertanto, di poter procedere legittimamente alle modifiche del «Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile ai sensi dell' art. 16, comma 6 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)», emanato con proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 036/Pres.; Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Visto l'art. 42 dello statuto d' autonomia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2009, n. 120; Decreta: 1. E' emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento recante modifiche al «Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12, (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)» emanato con proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 036/Pres., nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO