(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell'11 febbraio 2009) 
                            IL PRESIDENTE 
    Richiamata la legge regionale 23 maggio 2007, n.  12  (Promozione
della  rappresentanza  giovanile,  coordinamento  e  sostegno   delle
iniziative  a  favore  dei  giovani)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  che  prevede,   all'art.   16,   la   concessione   di
finanziamenti  da  parte  dell'amministrazione   regionale   per   la
diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a
centri di aggregazione giovanile, tenendo  conto  della  marginalita'
sociale e di quella geografica, con particolare riguardo  ai  piccoli
centri e alle zone montane; 
    Richiamato il proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 036/Pres., con
il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  di  attuazione  degli
interventi per la diffusione sul  territorio  regionale  di  spazi  e
strutture da adibire a centri di  aggregazione  giovanile,  ai  sensi
dell'art. 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12; 
    Considerato che  le  competenze  in  materia  di  assegnazione  e
concessione dei contributi di cui all'art. 16 della  legge  regionale
n. 12/2007, sono state assegnate, con  decorrenza  dal  1°  settembre
2008, al  neo  costituito  servizio  pari  opportunita'  e  politiche
giovanili  della   Presidenza   della   regione,   dipendente   pero'
gerarchicamente e funzionalmente  dalla  Direzione  centrale  lavoro,
universita' e ricerca, in quanto la competenza in  materia  e'  stata
delegata dal Presidente  della  regione  all'Assessore  regionale  al
lavoro, universita' e ricerca e che con la stessa decorrenza e' stato
attribuito l'incarico di sostituto del direttore di detto servizio al
Vicedirettore centrale del lavoro, universita' e ricerca; 
    Atteso che, a seguito della decadenza -  conseguente  al  rinnovo
della Giunta regionale, dopo le elezioni della primavera del  2008  -
del Comitato consultivo, previsto dall'art. 16, comma 6, della  legge
regionale n. 12/2007 in tema di centri di aggregazione giovanile,  si
e' provveduto alla nomina del  nuovo  Comitato  e  cio'  con  proprio
decreto 21 ottobre 2008, n. 0282/Pres.; 
    Considerato  che  il  termine  previsto   dal   regolamento   non
corrisponde agli obiettivi regionali del settore e  alle  aspettative
di enti e  associazioni  interessati  a  potenziare  le  attivita'  a
sostegno dei giovani, anche alla luce  del  fatto  che  il  piano  di
riparto per l'assegnazione dei finanziamenti  previsti  dall'art.  16
della legge regionale n. 12/2007 per l'anno 2008 e' stato  effettuato
a fine esercizio per le ragioni illustrate in precedenza; 
    Considerato che, al fine di garantire l'accesso ai  finanziamenti
per l'anno in corso e per gli anni successivi,  ai  soggetti  di  cui
all'art. 16  della  legge  regionale  n.  12/2007  appare  necessario
procedere alla modifica del termine di presentazione  delle  domande,
gia' previsto dall'art. 4 del regolamento emanato con proprio decreto
n. 036/Pres./2008, al 31 gennaio di ogni anno e  di  posporlo  al  31
marzo,  provvedendo  contestualmente  alla   modifica   formale   dei
riferimenti  agli  uffici  regionali  originariamente  indicati  come
competenti in materia; 
    Ritenuto,  pertanto,  di  poter  procedere  legittimamente   alle
modifiche del «Regolamento di  attuazione  degli  interventi  per  la
diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a
centri di aggregazione giovanile ai sensi  dell'  art.  16,  comma  6
della legge  regionale  23  maggio  2007,  n.  12  (Promozione  della
rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a
favore dei giovani)», emanato con proprio decreto 12  febbraio  2008,
n. 036/Pres.; 
    Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso); 
    Visto l'art. 42 dello statuto d' autonomia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2009, n.
120; 
                              Decreta: 
    1. E' emanato,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il
regolamento recante modifiche al  «Regolamento  di  attuazione  degli
interventi per la diffusione sul  territorio  regionale  di  spazi  e
strutture da adibire a centri di  aggregazione  giovanile,  ai  sensi
dell'art. 16, comma 6 della legge regionale 23 maggio  2007,  n.  12,
(Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e  sostegno
delle iniziative a favore dei giovani)» emanato con  proprio  decreto
12 febbraio 2008, n. 036/Pres., nel testo  allegato  che  costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
                                TONDO