(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 18 febbraio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 29/2005 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), come sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 13/2008, le parole «2 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «3 gennaio». 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/2005 le parole «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «primo sabato di luglio». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 12 febbraio 2009 TONDO