(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'11 marzo 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2000)», ed in particolare l'art. 5, commi 51, 52 e 53; Richiamato il comma 51 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2000, il quale, come da ultima integrazione, dispone che l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al «Collegio Don Bosco» e all'istituto «Vendramini» di Pordenone, quali sedi di servizi scolastici e di formazione professionale del polo pordenonese, nonche' all'istituto salesiano Bearzi, all'istituto Bertoni, all'istituto Renati e all'istituto Tomadini di Udine, nonche' all'istituto Nostra Signora dell'Orto di Udine, e al Collegio Don Bosco di Tolmezzo, un contributo straordinario pluriennale da destinare al completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 titolata «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Considerato che i commi 51, 52 e 53 del richiamato art. 5 della menzionata legge regionale n. 2/2000 nulla prevedono relativamente ai criteri e alle modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione degli incentivi in parola; Richiamato l'art. 7, comma 29 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.), il quale stabilisce che i contributi pluriennali autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 51, della legge regionale n. 2/2000, possono essere concessi anche a sollievo degli oneri di ammortamento dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere ivi previste; Visto il testo regolamentare allegato, predisposto dal servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, diramato ai sensi della circolare n. 4/2001; Considerato che, in sede di diramazione, sono emerse alcune considerazioni sull'individuazione del programma di riferimento e sulla sua definizione; Tenuto conto di tali considerazioni; Visto il testo aggiornato e ritenuto di approvarlo; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia regionale; Visto l'art. 14 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 2948 con la quale e' stato approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi straordinari pluriennali per il completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza di cui all'art. 5, comma 51, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000)», nel testo allegato al provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi straordinari pluriennali per il completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza di cui all'art. 5, comma 51, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO