(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'11 marzo 2009) 
                            IL PRESIDENTE 
    Vista  la  legge  regionale  22  febbraio  2000,  n.  2   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale  ed  annuale
della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  (legge  finanziaria
2000)», ed in particolare l'art. 5, commi 51, 52 e 53; 
    Richiamato il comma 51  dell'art.  5  della  legge  regionale  n.
2/2000,  il  quale,  come  da  ultima   integrazione,   dispone   che
l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere  al  «Collegio
Don Bosco» e all'istituto «Vendramini» di Pordenone,  quali  sedi  di
servizi  scolastici  e   di   formazione   professionale   del   polo
pordenonese,  nonche'  all'istituto  salesiano  Bearzi,  all'istituto
Bertoni,  all'istituto  Renati  e  all'istituto  Tomadini  di  Udine,
nonche' all'istituto Nostra Signora dell'Orto di Udine, e al Collegio
Don Bosco di Tolmezzo, un  contributo  straordinario  pluriennale  da
destinare al completamento del programma di opere  strutturali  e  di
adeguamento degli impianti agli  standard  previsti  dalle  norme  di
sicurezza; 
    Vista la legge regionale 20 marzo  2000,  n.  7  titolata  «Testo
unico delle norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso», il cui art.  30  prevede  che  i  criteri  e  le
modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per  la
concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora
non siano gia' previsti dalla legge; 
    Considerato che i commi 51, 52 e 53 del richiamato art.  5  della
menzionata legge regionale n. 2/2000 nulla prevedono relativamente ai
criteri e alle modalita' ai quali  l'amministrazione  regionale  deve
attenersi per la concessione degli incentivi in parola; 
    Richiamato l'art. 7, comma 29 della legge regionale 12  settembre
2001,  n.  23  (assestamento  del  bilancio  2001  e   del   bilancio
pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale  16
aprile 1999, n. 7.), il quale stabilisce che i contributi pluriennali
autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 51, della legge regionale n.
2/2000, possono essere concessi  anche  a  sollievo  degli  oneri  di
ammortamento dei mutui contratti per  l'esecuzione  delle  opere  ivi
previste; 
    Visto il testo regolamentare allegato, predisposto  dal  servizio
disciplina tecnica edilizia e strutture a  supporto  residenza  della
direzione centrale ambiente e  lavori  pubblici,  diramato  ai  sensi
della circolare n. 4/2001; 
    Considerato che, in  sede  di  diramazione,  sono  emerse  alcune
considerazioni sull'individuazione del  programma  di  riferimento  e
sulla sua definizione; 
    Tenuto conto di tali considerazioni; 
    Visto il testo aggiornato e ritenuto di approvarlo; 
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia regionale; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della giunta regionale 30  dicembre  2008,
n. 2948 con la quale  e'  stato  approvato  il  «Regolamento  per  la
concessione  dei   contributi   straordinari   pluriennali   per   il
completamento del programma di opere  strutturali  e  di  adeguamento
degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza di cui
all'art. 5, comma 51, della legge regionale 22 febbraio  2000,  n.  2
(legge finanziaria 2000)», nel testo allegato al provvedimento di cui
costituisce parte integrante e sostanziale; 
                              Decreta: 
    1. E' emanato il «Regolamento per la concessione  dei  contributi
straordinari pluriennali per il completamento del programma di  opere
strutturali e di adeguamento degli impianti  agli  standard  previsti
dalle norme di sicurezza di cui all'art. 5,  comma  51,  della  legge
regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000)», nel testo
allegato  al  presente  provvedimento  di   cui   costituisce   parte
integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. 
                                TONDO