(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'11 marzo 2009) 
                            IL PRESIDENTE 
    Vista la legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione  della
rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a
favore dei giovani) e successive modificazioni  e  integrazioni,  che
prevede  all'art.  15  la  concessione   di   contributi   da   parte
dell'amministrazione  regionale  per  la  realizzazione  di  progetti
espressamente finalizzati a promuovere l'autonoma capacita'  ideativa
e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva
di giovani a iniziative associative di valore sociale e culturale; 
    Richiamato il comma 4  dell'art.  15  della  legge  regionale  n.
12/2007, il quale demanda a regolamento regionale, sentito  il  forum
regionale  dei  giovani,  la  disciplina  della  composizione   della
commissione giudicatrice dei progetti, gli indirizzi di priorita',  i
requisiti di ammissibilita' dei progetti e dei beneficiari, i termini
per la presentazione  delle  istanze  di  contributo,  i  criteri  di
verifica  dei  risultati   raggiunti,   nonche'   le   modalita'   di
finanziamento dei progetti; 
    Dato atto  che  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  4,  della  legge
regionale 28 dicembre 2007,  n.  30  (legge  strumentale  2008),  per
l'anno 2008, nelle more della costituzione del  forum  regionale  dei
giovani previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 12/2007, si e'
provveduto al finanziamento degli interventi di sostegno di  progetti
per i giovani,  in  deroga  alla  disposizione  di  cui  al  comma  4
dell'art.  15,  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle  modalita'   di
attuazione  previsti  per   le   medesime   finalita'   dalle   norme
regolamentari  di  cui  al  proprio  decreto  8  settembre  2005,  n.
0292/Pres., (regolamento per il sostegno e lo  sviluppo  delle  forme
associative giovanili e la presenza attiva dei giovani nella societa'
ai sensi dell'art. 5, comma 175, della  legge  regionale  2  febbraio
2005, n. 1); 
    Considerato che per l'anno 2009 manca la disciplina regolamentare
di riferimento prevista dall'art. 15, comma 4, della legge  regionale
n. 12/2007 per la concessione dei contributi per progetti  in  favore
dei giovani, anche in quanto la deroga prevista dall'art. 4, comma 4,
della legge regionale n. 30/2007 ha cessato di avere validita' al  31
dicembre 2008; 
    Rilevato che per  la  concreta  impossibilita'  di  applicare  la
normativa  prevista  in  modo  impreciso  dall'art.  11  della  legge
regionale n. 12/2007, la composizione e il  funzionamento  del  forum
regionale dei giovani sono stati modificati  dall'art.  7,  comma  1,
della legge regionale 30 dicembre  2008,  n.  17  (legge  finanziaria
2009), prevedendo, in particolare, quali componenti, i presidenti dei
forum provinciali, quattro rappresentanti dei forum  locali  nominati
dai presidenti dei  forum  locali,  i  rappresentanti  dei  movimenti
giovanili delle organizzazioni sindacali regionali, i  rappresentanti
dei  movimenti  giovanili  dei  partiti  e  dei  movimenti   politici
rappresentati in consiglio regionale; 
    Preso atto che il forum regionale dei giovani non risulta ad oggi
istituito in quanto i forum provinciali e locali  non  sono  stati  a
loro volta costituiti, per una diffusa inerzia dovuta anche alla gia'
richiamata impossibilita' concreta di applicare la normativa prevista
dall'art. 11 della legge regionale n. 12/2007; 
    Considerato che le procedure per le nomine nell'ambito dei  forum
provinciali e locali, di competenza degli enti locali, indispensabili
per ottenere le designazioni per il forum regionale, non  sono  state
ancora avviate per le motivazioni sopra ricordate e che, comunque,  i
tempi tecnici per le nomine comporteranno un impegno di  alcuni  mesi
dal loro avvio, non ancora determinato; 
    Rilevato che  il  parere  del  forum  regionale  dei  giovani  e'
previsto come non vincolante  per  l'adozione  di  regolamenti  quale
quello allegato alla presente deliberazione; 
    Ritenuto,  di  conseguenza,  di  procedere  all'approvazione  del
regolamento previsto dall'art. 15, comma 4, della legge regionale  n.
12/2007, pur in assenza del parere del forum regionale  dei  giovani,
attualmente e prossimamente  impossibile  da  ottenere,  e  cio'  per
garantire  continuita'  all'azione  amministrativa,  certezze  per  i
richiedenti i contributi e legittimita' alle procedure connesse  alla
concessione e erogazione degli stessi, nella  considerazione  che  in
ogni caso non vengono lesi diritti soggettivi ne' interessi legittimi
di terzi; 
    Dato  atto  che  le  competenze  in  materia  di  assegnazione  e
concessione dei contributi di cui all'art. 15 della  legge  regionale
n. 12/2007, sono state assegnate, con  decorrenza  dal  1°  settembre
2008, al  neo  costituito  servizio  pari  opportunita'  e  politiche
giovanili  della   presidenza   della   Regione,   dipendente   pero'
gerarchicamente e funzionalmente  dalla  direzione  centrale  lavoro,
universita' e ricerca, in quanto la competenza in  materia  e'  stata
delegata dal  presidente  della  giunta  all'assessore  regionale  al
lavoro, universita' e ricerca e che con la stessa decorrenza e' stato
attribuito l'incarico di sostituto del direttore di detto servizio al
vicedirettore centrale del lavoro, universita' e ricerca; 
    Ravvisata, pertanto, per le motivazioni ampiamente illustrate  in
precedenza, l'urgenza  di  provvedere  all'attuazione  dell'art.  15,
comma 4, della legge regionale n. 12/2007 con l'adozione del relativo
regolamento, al fine di garantire ai soggetti  beneficiari  l'accesso
ai contributi per l'anno in corso e per gli anni successivi; 
    Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (testo  unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo  e  diritto  di
accesso); 
    Visto l'art. 42 dello statuto d' autonomia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della giunta regionale 23  febbraio  2009,
n. 394; 
                              Decreta: 
    1. E' emanato,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il
«Regolamento  concernente  requisiti,  criteri  e  modalita'  per  la
concessione di contributi per progetti in favore dei giovani ai sensi
dell'art. 15, comma 4, della legge regionale 23 maggio  2007,  n.  12
(promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e  sostegno
delle iniziative a  favore  dei  giovani)»,  nel  testo  allegato  al
presente  provvedimento,  di  cui  costituisce  parte  integrante   e
sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
                                TONDO