(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'11 marzo 2009) 
                            IL PRESIDENTE 
    Visto la legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 ed  in  particolare
l'art. 16 concernente l'istituzione di un programma di  intervento  a
favore delle imprese agricole in difficolta'; 
    Visto in particolare il comma 2 dell'art. 16 della  citata  legge
regionale  n.  18/2004,  il  quale  stabilisce   che   le   modalita'
applicative del comma 1  sono  definite  con  atto  regolamentare  da
trasmettere alla Commissione europea per l'esame di compatibilita' ai
sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE; 
    Vista la comunicazione della  Commissione  europea  inerente  gli
«Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta» pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. C 244 del 1° ottobre 2004; 
    Visto il «Regolamento recante le  modalita'  applicabili  per  la
concessione dei finanziamenti  a  favore  delle  imprese  agricole  e
associate in difficolta' in esecuzione dell'art. 16,  commi  1  e  2,
della legge regionale 4 giugno  2004,  n.  18»  emanato  con  proprio
decreto 18  settembre  2006,  n.  0279/Pres.  di  seguito  denominato
regolamento; 
    Visto il comma 4 dell'art. 2 (requisiti soggettivi per  l'accesso
ai finanziamenti) del sopraccitato regolamento, secondo il quale  «4.
Non sono ammesse ai  finanziamenti  le  imprese  che  hanno  iniziato
l'attivita' ai fini fiscali da meno di tre anni  dalla  presentazione
della domanda di finanziamento»; 
    Considerato che il punto n. 12 della predetta comunicazione della
Commissione europea inerente gli «Orientamenti comunitari sugli aiuti
di Stato per il salvataggio  e  la  ristrutturazione  di  imprese  in
difficolta»  dispone,  fra  l'altro,  che  «In  linea  di  principio,
un'impresa viene considerata di recente costituzione  nel  corso  dei
primi tre anni dall'avvio dell'attivita' nel settore interessato»; 
    Ritenuto opportuno  di  ammettere  ai  finanziamenti  di  cui  al
sopraccitato  regolamento  anche  quelle  imprese  che,  pur   avendo
nuovamente iniziato ex novo l'attivita' ai  soli  «fini  fiscali»  da
meno di tre anni, dimostrino comunque  continuita'  nell'effettiva  e
materiale conduzione dell'attivita' d'impresa nel settore interessato
da almeno tre anni; 
    Visto  il  comma  3  dell'art.   10   (commissione   tecnica   di
valutazione) del  medesimo  regolamento,  secondo  il  quale  «3.  La
commissione, in  particolare,  valuta  i  piani  di  ristrutturazione
proponendone l'eventuale finanziamento al competente  servizio  della
direzione centrale previa verifica preliminare  della  condizione  di
cui all'art. 12, comma 2, del presente  regolamento  e  provvede  con
cadenza annuale al  monitoraggio  e  alla  verifica  dello  stato  di
attuazione dei piani medesimi»; 
    Visto il comma 2, dello stesso art.  12  (condizioni  particolari
per la concessione di  aiuti  individuali)  del  citato  regolamento,
secondo il quale «L'attuazione dei singoli  progetti  e'  oggetto  di
verifica annuale; a tal fine la direzione centrale, avvalendosi delle
verifiche effettuate dalla commissione,  predispone  annualmente  una
relazione sullo stato di attuazione e la trasmette  alla  Commissione
europea secondo le modalita' previste dagli  orientamenti  comunitari
di settore»; 
    Considerato che il richiamo all'art. 12, comma 2, di cui al sopra
citato comma 3 dell'art. 10 del medesimo regolamento e' evidentemente
da imputarsi ad errore materiale in quanto il comma 2 dell'art. 12 fa
riferimento  ai  soli   «aiuti   individuali»   ed   in   particolare
all'attuazione  dei  singoli  progetti  che  li  riguardino   ed   e'
necessariamente da leggersi in combinato disposto con quanto previsto
dal comma 1 dello stesso articolo; 
    Ritenuto pertanto opportuno sostituire il predetto  richiamo  del
comma 3 dell'art. 10 al comma 2 dell'art.  12,  con  il  richiamo  ai
commi 1 e 2, dell'art. 2, in quanto afferenti ai requisiti soggettivi
per l'accesso ai finanziamenti oggetto di verifica della  commissione
tecnica di valutazione; 
    Visto  il  regolamento  di  organizzazione   dell'amministrazione
regionale e degli enti regionali approvato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,  n.   0277/Pres.,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della giunta regionale 23 febbraio 2009 n.
404 con la quale la  giunta  medesima  ha  approvato  il  regolamento
recante modifiche al regolamento recante le modalita' applicabili per
la concessione dei finanziamenti a favore delle  imprese  agricole  e
associate in difficolta' in esecuzione dell'art. 16,  commi  1  e  2,
della legge regionale 4  giugno  2004,  n.  19  emanato  con  proprio
decreto 18 settembre 2006, n. 0279/Pres.; 
                              Decreta: 
    1. E' emanato il regolamento recante  «Modifiche  al  regolamento
recante le modalita' applicabili per la concessione dei finanziamenti
a favore  delle  imprese  agricole  e  associate  in  difficolta'  in
esecuzione dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4  giugno
2004, n. 18 emanato con  decreto  del  Presidente  della  Regione  18
settembre  2006,  n.  0279/Pres.»  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
                                TONDO