(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'11 marzo 2009) IL PRESIDENTE Visto la legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 ed in particolare l'art. 16 concernente l'istituzione di un programma di intervento a favore delle imprese agricole in difficolta'; Visto in particolare il comma 2 dell'art. 16 della citata legge regionale n. 18/2004, il quale stabilisce che le modalita' applicative del comma 1 sono definite con atto regolamentare da trasmettere alla Commissione europea per l'esame di compatibilita' ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE; Vista la comunicazione della Commissione europea inerente gli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 244 del 1° ottobre 2004; Visto il «Regolamento recante le modalita' applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole e associate in difficolta' in esecuzione dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18» emanato con proprio decreto 18 settembre 2006, n. 0279/Pres. di seguito denominato regolamento; Visto il comma 4 dell'art. 2 (requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti) del sopraccitato regolamento, secondo il quale «4. Non sono ammesse ai finanziamenti le imprese che hanno iniziato l'attivita' ai fini fiscali da meno di tre anni dalla presentazione della domanda di finanziamento»; Considerato che il punto n. 12 della predetta comunicazione della Commissione europea inerente gli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta» dispone, fra l'altro, che «In linea di principio, un'impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi tre anni dall'avvio dell'attivita' nel settore interessato»; Ritenuto opportuno di ammettere ai finanziamenti di cui al sopraccitato regolamento anche quelle imprese che, pur avendo nuovamente iniziato ex novo l'attivita' ai soli «fini fiscali» da meno di tre anni, dimostrino comunque continuita' nell'effettiva e materiale conduzione dell'attivita' d'impresa nel settore interessato da almeno tre anni; Visto il comma 3 dell'art. 10 (commissione tecnica di valutazione) del medesimo regolamento, secondo il quale «3. La commissione, in particolare, valuta i piani di ristrutturazione proponendone l'eventuale finanziamento al competente servizio della direzione centrale previa verifica preliminare della condizione di cui all'art. 12, comma 2, del presente regolamento e provvede con cadenza annuale al monitoraggio e alla verifica dello stato di attuazione dei piani medesimi»; Visto il comma 2, dello stesso art. 12 (condizioni particolari per la concessione di aiuti individuali) del citato regolamento, secondo il quale «L'attuazione dei singoli progetti e' oggetto di verifica annuale; a tal fine la direzione centrale, avvalendosi delle verifiche effettuate dalla commissione, predispone annualmente una relazione sullo stato di attuazione e la trasmette alla Commissione europea secondo le modalita' previste dagli orientamenti comunitari di settore»; Considerato che il richiamo all'art. 12, comma 2, di cui al sopra citato comma 3 dell'art. 10 del medesimo regolamento e' evidentemente da imputarsi ad errore materiale in quanto il comma 2 dell'art. 12 fa riferimento ai soli «aiuti individuali» ed in particolare all'attuazione dei singoli progetti che li riguardino ed e' necessariamente da leggersi in combinato disposto con quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo; Ritenuto pertanto opportuno sostituire il predetto richiamo del comma 3 dell'art. 10 al comma 2 dell'art. 12, con il richiamo ai commi 1 e 2, dell'art. 2, in quanto afferenti ai requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti oggetto di verifica della commissione tecnica di valutazione; Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della giunta regionale 23 febbraio 2009 n. 404 con la quale la giunta medesima ha approvato il regolamento recante modifiche al regolamento recante le modalita' applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole e associate in difficolta' in esecuzione dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 19 emanato con proprio decreto 18 settembre 2006, n. 0279/Pres.; Decreta: 1. E' emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento recante le modalita' applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole e associate in difficolta' in esecuzione dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 emanato con decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2006, n. 0279/Pres.» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO