(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 31 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto della legge 1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), definisce le modalita' di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare ed incentivare l'innovazione delle attivita' professionali e di sostenere i diritti degli utenti. 2. La presente legge, in particolare: a) istituisce e disciplina la Commissione regionale delle professioni, quale sede di raccordo tra la Regione e le professioni; b) sostiene finanziariamente la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare a servizio dei professionisti e degli utenti, promossa congiuntamente dalle professioni ordinistiche e dalle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuale; c) istituisce un apposito fondo di rotazione per il sostegno all'accesso ed all'esercizio delle attivita' professionali, con particolare attenzione alle donne ed ai giovani.