(Pubblicata  nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del
                          31 dicembre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga

   la seguente legge:

                               Art. 1.

                   Finalita' e oggetto della legge



   1.  La  presente  legge,  nel  rispetto  del decreto legislativo 2
febbraio  2006,  n.  30  (Ricognizione  dei  principi fondamentali in
materia  di  professioni,  ai  sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno
2003,  n. 131), definisce le modalita' di raccordo tra la Regione e i
soggetti  professionali  operanti sul territorio regionale al fine di
valorizzare    ed    incentivare    l'innovazione   delle   attivita'
professionali e di sostenere i diritti degli utenti.
   2. La presente legge, in particolare:
    a)   istituisce  e  disciplina  la  Commissione  regionale  delle
professioni, quale sede di raccordo tra la Regione e le professioni;
    b)  sostiene  finanziariamente  la  costituzione  di  un soggetto
consortile  multidisciplinare  a  servizio dei professionisti e degli
utenti,  promossa  congiuntamente  dalle  professioni  ordinistiche e
dalle    associazioni    di    professionisti    prestatori   d'opera
intellettuale;
    c)  istituisce  un  apposito  fondo  di rotazione per il sostegno
all'accesso  ed  all'esercizio  delle  attivita'  professionali,  con
particolare attenzione alle donne ed ai giovani.