(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 3 dell'11 febbraio 2009) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
    Visti gli articoli 117, quarto comma, e 121 della Costituzione; 
    Visti gli articoli 11 e 13 dello Statuto regionale; 
    Vista la legge 6 dicembre 1973, n.  853  (autonomia  contabile  e
funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario); 
    Vista la legge regionale 5 aprile 2004, n. 20  (disciplina  delle
spese di rappresentanza del consiglio regionale); 
    Vista la  legge  regionale  5  febbraio  2008,  n.  4  (autonomia
dell'assemblea legislativa regionale); 
    Visto l'art. 16 del regolamento interno del  consiglio  regionale
20 luglio 2004,  n.  5  (regolamento  interno  di  amministrazione  e
contabilita'); 
    Visti gli articoli da 23 a 27 del testo unico delle  disposizioni
procedimentali  ed  organizzative   del   consiglio   di   competenza
dell'ufficio di presidenza, approvato  con  deliberazione  25  luglio
2006, n. 59; 
    Considerato quanto segue: 
      1. che la richiamata legge regionale n. 4/2008  in  materia  di
autonomia dell'assemblea legislativa regionale definisce le relazioni
istituzionali proprie della stessa assemblea legislativa; 
      2. che alla luce di detta  legge  appare  opportuno  ridefinire
piu' esattamente le tipologie e le relative  modalita'  di  esercizio
delle spese di rappresentanza da parte del consiglio,  modificando  a
tal fine la normativa di cui alla legge regionale n. 20/2004; 
      3. che tale modifica e' opportuna anche al fine di una migliore
definizione  delle  competenze   dei   soggetti   istituzionali   che
esercitano le funzioni di rappresentanza del consiglio,  nonche'  per
una piu' puntuale imputazione delle spese; 
      4. che  conseguentemente  alla  presente  legge  devono  essere
modificate, con separati ed idonei atti  normativi,  le  disposizioni
del reg. int. c.r. 5/2004 e della del. u.p. 59/2006 sopra richiamate. 
                               Art. 1 
               Tipologia delle spese di rappresentanza 
    1. L'assemblea legislativa regionale, nello svolgimento delle sue
funzioni istituzionali ed  al  fine  di  valorizzazione  il  ruolo  e
l'immagine del consiglio, puo' effettuare le  seguenti  tipologie  di
spese di rappresentanza: 
      a) spese riguardanti forme di ospitalita' o di ristoro connesse
a riunioni, incontri ed altre attivita' di lavoro; atti di cortesia e
doni di valore simbolico effettuati, per consuetudine o per motivi di
reciprocita', in occasione di rapporti  di  carattere  ufficiale  tra
soggetti  aventi  veste  rappresentativa  del  consiglio  e  soggetti
esterni dotati di analoga rappresentativita' o rappresentativi  della
societa' civile; 
      b)  spese  connesse  ad  eventi  ed  iniziative  di   carattere
istituzionale, all'attivita' di organismi  interregionali,  nazionali
ed internazionali cui il consiglio  partecipa  ed  in  generale  allo
svolgimento delle relazioni istituzionali di  cui  all'art.  5  della
legge regionale 5  febbraio  2008,  n.  4  (autonomia  dell'assemblea
legislativa regionale), ivi  comprese  le  spese  per  l'acquisto  di
oggetti simbolici di rappresentanza, quali targhe,  coppe,  medaglie,
realizzazioni   artistiche,   pubblicazioni,   e   le    spese    per
manifestazioni di saluti, auguri ed altre forme di  partecipazione  a
cerimonie, ricorrenze, festivita', commemorazioni ed  altri  analoghi
eventi; 
      c) spese per contribuire ad  iniziative  promosse  da  soggetti
esterni, ritenute particolarmente  rilevanti  e  corrispondenti  alle
finalita' istituzionali del consiglio per le loro caratteristiche  di
promozione sociale, economica, culturale e  sportiva,  attraverso  la
messa a disposizione  gratuita  di  strutture,  servizi  o  mezzi  di
pertinenza del consiglio oppure attraverso contributi finanziari. 
    2. Le spese di cui al comma  1  sono  relative  esclusivamente  a
rapporti con soggetti esterni all'amministrazione. 
    3. Sono escluse le spese aventi intenti e  connotazione  di  mera
liberalita'.