(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 dell'11 febbraio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Visti gli articoli 117, quarto comma, e 121 della Costituzione; Visti gli articoli 11 e 13 dello Statuto regionale; Vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853 (autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario); Vista la legge regionale 5 aprile 2004, n. 20 (disciplina delle spese di rappresentanza del consiglio regionale); Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (autonomia dell'assemblea legislativa regionale); Visto l'art. 16 del regolamento interno del consiglio regionale 20 luglio 2004, n. 5 (regolamento interno di amministrazione e contabilita'); Visti gli articoli da 23 a 27 del testo unico delle disposizioni procedimentali ed organizzative del consiglio di competenza dell'ufficio di presidenza, approvato con deliberazione 25 luglio 2006, n. 59; Considerato quanto segue: 1. che la richiamata legge regionale n. 4/2008 in materia di autonomia dell'assemblea legislativa regionale definisce le relazioni istituzionali proprie della stessa assemblea legislativa; 2. che alla luce di detta legge appare opportuno ridefinire piu' esattamente le tipologie e le relative modalita' di esercizio delle spese di rappresentanza da parte del consiglio, modificando a tal fine la normativa di cui alla legge regionale n. 20/2004; 3. che tale modifica e' opportuna anche al fine di una migliore definizione delle competenze dei soggetti istituzionali che esercitano le funzioni di rappresentanza del consiglio, nonche' per una piu' puntuale imputazione delle spese; 4. che conseguentemente alla presente legge devono essere modificate, con separati ed idonei atti normativi, le disposizioni del reg. int. c.r. 5/2004 e della del. u.p. 59/2006 sopra richiamate. Art. 1 Tipologia delle spese di rappresentanza 1. L'assemblea legislativa regionale, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali ed al fine di valorizzazione il ruolo e l'immagine del consiglio, puo' effettuare le seguenti tipologie di spese di rappresentanza: a) spese riguardanti forme di ospitalita' o di ristoro connesse a riunioni, incontri ed altre attivita' di lavoro; atti di cortesia e doni di valore simbolico effettuati, per consuetudine o per motivi di reciprocita', in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste rappresentativa del consiglio e soggetti esterni dotati di analoga rappresentativita' o rappresentativi della societa' civile; b) spese connesse ad eventi ed iniziative di carattere istituzionale, all'attivita' di organismi interregionali, nazionali ed internazionali cui il consiglio partecipa ed in generale allo svolgimento delle relazioni istituzionali di cui all'art. 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (autonomia dell'assemblea legislativa regionale), ivi comprese le spese per l'acquisto di oggetti simbolici di rappresentanza, quali targhe, coppe, medaglie, realizzazioni artistiche, pubblicazioni, e le spese per manifestazioni di saluti, auguri ed altre forme di partecipazione a cerimonie, ricorrenze, festivita', commemorazioni ed altri analoghi eventi; c) spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalita' istituzionali del consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del consiglio oppure attraverso contributi finanziari. 2. Le spese di cui al comma 1 sono relative esclusivamente a rapporti con soggetti esterni all'amministrazione. 3. Sono escluse le spese aventi intenti e connotazione di mera liberalita'.