(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 25 febbraio 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: Vista la legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (istituzione del fondo di solidarieta' per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro) ed in particolare l'art. 6; Visto il parere espresso dal comitato tecnico della programmazione (CTP) nella seduta del 4 dicembre 2008; Vista la preliminare decisione della giunta regionale 15 dicembre 2008, n. 30; Visto il parere della terza commissione consiliare - Attivita' produttive e della quarta commissione consiliare - Sanita', espresso nella seduta congiunta del 15 gennaio 2009; Visti i pareri delle strutture di cui all'art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»); Vista la deliberazione della giunta regionale 16 febbraio 2009, n. 100; Considerato quanto segue: 1. le Aziende USL, intervengono tempestivamente sul luogo di lavoro in caso di infortuni mortali, e costituiscono pertanto le strutture piu' idonee all'espletamento dell'istruttoria per quanto attiene alle circostanze del decesso; 2. la direzione generale della regione competente all'adozione del provvedimento di concessione dei contributi effettua i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti richiedenti, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A); 3. la medesima direzione generale della Regione provvede al recupero del contributo concesso nei casi di non veridicita' delle dichiarazioni prodotte e di mancato riconoscimento della condizione di lavoratore deceduto per infortunio sul luogo di lavoro; 4. la terza commissione consiliare - Attivita' produttive e la quarta commissione consiliare - Sanita' hanno congiuntamente emanato un parere contenente raccomandazioni, che vengono accolte e che comportano un adeguamento del testo; si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina in attuazione della legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (istituzione del fondo di solidarieta' per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro) le modalita' di presentazione della domanda di concessione del contributo alle famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro, nonche' lo svolgimento della relativa istruttoria, l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese e le modalita' di recupero del contributo concesso. 2. Secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 57/2008, il contributo compete nei casi di incidente mortale avvenuto sul luogo di lavoro nel territorio regionale Restano esclusi gli infortuni in itinere, come definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).