(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 
                        del 25 febbraio 2009) 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                                Emana 
il seguente regolamento: 
    Vista la legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (istituzione  del
fondo di solidarieta' per le  famiglie  delle  vittime  di  incidenti
mortali sul luogo di lavoro) ed in particolare l'art. 6; 
    Visto   il   parere   espresso   dal   comitato   tecnico   della
programmazione (CTP) nella seduta del 4 dicembre 2008; 
    Vista la preliminare decisione della giunta regionale 15 dicembre
2008, n. 30; 
    Visto il parere della terza commissione  consiliare  -  Attivita'
produttive e della quarta commissione consiliare - Sanita',  espresso
nella seduta congiunta del 15 gennaio 2009; 
    Visti i pareri delle strutture di cui  all'art.  29  della  legge
regionale 5 agosto 2003, n. 44 (ordinamento della dirigenza  e  della
struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale  17
marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale  in  materia
di organizzazione e personale»); 
    Vista la deliberazione della giunta regionale 16  febbraio  2009,
n. 100; 
    Considerato quanto segue: 
    1. le Aziende USL,  intervengono  tempestivamente  sul  luogo  di
lavoro in caso di infortuni  mortali,  e  costituiscono  pertanto  le
strutture piu' idonee all'espletamento  dell'istruttoria  per  quanto
attiene alle circostanze del decesso; 
    2. la direzione generale della  regione  competente  all'adozione
del provvedimento di concessione dei contributi effettua i  controlli
sulle dichiarazioni sostitutive rese  dai  soggetti  richiedenti,  in
conformita'  alle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa - Testo A); 
    3. la medesima  direzione  generale  della  Regione  provvede  al
recupero del contributo concesso nei casi di  non  veridicita'  delle
dichiarazioni prodotte e di mancato riconoscimento  della  condizione
di lavoratore deceduto per infortunio sul luogo di lavoro; 
    4. la terza commissione consiliare - Attivita'  produttive  e  la
quarta commissione consiliare - Sanita' hanno congiuntamente  emanato
un parere contenente  raccomandazioni,  che  vengono  accolte  e  che
comportano un adeguamento del testo; 
    si approva il presente regolamento: 
                               Art. 1 
                               Oggetto 
    1. Il presente regolamento disciplina in attuazione  della  legge
regionale  27  ottobre  2008,  n.  57  (istituzione  del   fondo   di
solidarieta' per le famiglie delle vittime di incidenti  mortali  sul
luogo di lavoro) le  modalita'  di  presentazione  della  domanda  di
concessione del contributo alle famiglie delle vittime  di  incidenti
mortali sul luogo di lavoro, nonche' lo  svolgimento  della  relativa
istruttoria, l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese e
le modalita' di recupero del contributo concesso. 
    2. Secondo quanto  previsto  dall'art.  2  comma  2  della  legge
regionale n. 57/2008, il contributo compete  nei  casi  di  incidente
mortale avvenuto sul luogo di lavoro nel territorio regionale Restano
esclusi gli infortuni in itinere, come definiti dall'art. 2, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124
(testo unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).