(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 10 del 6 marzo 2009) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Nuove norme in materia di usi civici 1. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che non abbiano perduto, per effetto di strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, la legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, puo' essere concessa nei confronti degli occupatori che, da almeno dieci anni, risultino proprietari in virtu' di atto pubblico di provenienza, anche prescindendo dal requisito di cui alla lettera a) dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. 2. Nel concedere la legittimazione ai soggetti di cui al comma 1 il canone di natura enfiteutica previsto dall'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, e' ridotto ad un quinto. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti gia' avviati e non ancora conclusi.