(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 10 
                          del 6 marzo 2009) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                Nuove norme in materia di usi civici 
 
    1. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate,
che non abbiano perduto, per effetto di strumenti  urbanistici  o  di
edificazioni, la destinazione di terreni agrari, la legittimazione di
cui all'art. 9 della legge 16  giugno  1927,  n.  1766,  puo'  essere
concessa nei confronti degli occupatori che, da  almeno  dieci  anni,
risultino proprietari in virtu'  di  atto  pubblico  di  provenienza,
anche prescindendo dal requisito di cui alla lettera a)  dell'art.  9
della legge 16 giugno 1927, n. 1766. 
    2. Nel concedere la legittimazione ai soggetti di cui al comma  1
il canone di natura enfiteutica previsto dall'art. 10 della legge  16
giugno 1927, n. 1766, determinato ai sensi del comma  5  dell'art.  5
della legge regionale 23 dicembre 2000,  n.  28,  e'  ridotto  ad  un
quinto. 
    3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   ai
procedimenti gia' avviati e non ancora conclusi.