(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del
                           19 marzo 2009)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

   la seguente legge:

                               Art. 1.

  Modifiche all'art. 27 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2



   1. All'art. 27, comma 4, della legge regionale 26 gennaio 2009, n.
2  (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali
da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente
ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza
sulle  aree  sciabili,  dell'impiantistica di risalita e dell'offerta
turistica)  dopo  le  parole  «Ogni  deroga  al  presente  divieto e'
esclusivamente  autorizzata in forma scritta dal gestore» e' aggiunta
l'espressione  «o  individuata  con  successivo  provvedimento  della
Giunta  regionale  da  adottarsi  entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sentita  la commissione
consiliare competente».