(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 6 marzo 2009). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Nel rispetto della parte II, titolo V, della Costituzione e dei principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita') (di seguito: TUE), nonche' di quelli desumibili dalle leggi statali ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), la presente legge disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili, anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione, per l'esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilita' non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali. 2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni del TUE.