(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                  Lombardia n. 9 del 6 marzo 2009).

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

   la seguente legge regionale:

                               Art. 1.

                  Oggetto e ambito di applicazione



   1. Nel rispetto della parte II, titolo V, della Costituzione e dei
principi  contenuti  nel  decreto  del  Presidente della Repubblica 8
giugno  2001,  n.  327  (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita') (di
seguito:  TUE),  nonche'  di quelli desumibili dalle leggi statali ai
sensi  dell'art.  1,  comma  3,  della  legge  5  giugno 2003, n. 131
(Disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della Repubblica
alla  legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), la presente legge
disciplina  l'espropriazione,  anche  a  favore  di privati, dei beni
immobili o di diritti relativi ad immobili, anche se non sia prevista
la  loro  materiale  modificazione o trasformazione, per l'esecuzione
nel  territorio  regionale  di opere pubbliche o di pubblica utilita'
non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.
   2.  Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano
le disposizioni del TUE.