(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
           della Regione Lombardia n. 10 del 13 marzo 2009

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge regionale:

                               Art. 1.

              Modifiche alla legge regionale n. 12/2005

   1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo
del territorio) sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 dell'art. 25, nel primo periodo, le parole «quattro
anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge» sono
sostituite  dalle  parole  «la  data  del 31 marzo 2010»; nel secondo
periodo, le parole «di quattro anni» sono eliminate;
    b)  al  comma  7 dell'art. 25, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:
    «Fino  all'approvazione  del  PGT, i comuni non possono dar corso
all'approvazione  di  programmi  integrati di intervento in variante,
non  aventi rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi di P.I.I.
che  prevedano  la  realizzazione  di  infrastrutture  pubbliche o di
interesse  pubblico  di  carattere  strategico  ed  essenziali per la
riqualificazione   dell'ambito   territoriale.  La  giunta  regionale
definisce,   con   proprio   atto,  i  criteri  e  le  modalita'  per
l'applicazione  della disposizione di cui al precedente periodo entro
sessanta   giorni   dall'entrata  in  vigore  della  stessa;  decorso
infruttuosamente   tale  termine,  si  applicano  le  previsioni  del
documento d'inquadramento di cui al presente comma.»;
    c) il comma 8-bis dell'art. 25 e' sostituito dal seguente:
    «Fino  all'adeguamento  di  cui all'art. 26, commi 2 e 3, i piani
attuativi  e  loro varianti, conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici  comunali vigenti, sono approvati con la procedura di cui
all'art.  3  della  legge regionale n. 23/1997, fatta eccezione per i
comuni  interessati  dalle  opere  essenziali previste dal dossier di
candidatura  EXPO  2015,  nei quali i piani sono adottati e approvati
dalla  giunta  comunale,  con  applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 14.»;
    d)  il  comma  8-sexies  dell'art.  25  della  legge regionale n.
12/2005 e' sostituito dal seguente:
    «8-sexies.  Nei  comuni  definiti  a fabbisogno acuto, critico ed
elevato dal programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica,
sino  all'approvazione del PGT, possono essere autorizzati, in deroga
alle  previsioni  del  vigente  piano regolatore generale, i seguenti
interventi:
     a)  interventi  di  trasformazione  di  edifici  esistenti,  nel
rispetto della volumetria preesistente per l'attuazione di iniziative
di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata;
nel   caso  di  edifici  a  destinazione  produttiva  con  volumetria
superiore  a  diecimila metri cubi, il recupero puo' essere assentito
entro il predetto limite massimo;
     b)   interventi   di  nuova  costruzione,  localizzati  su  aree
destinate  a  servizi, nell'ambito di piani attuativi, ivi compresi i
programmi   integrati   di  intervento  previsti  dal  vigente  piano
regolatore  generale,  per  l'attuazione  di  iniziative  di edilizia
residenziale  pubblica, compresa l'edilizia convenzionata di cui alla
legge  regionale  13  luglio  2007,  n.  14  (innovazioni del sistema
regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi
abitativi a canone convenzionato);
     c)  interventi  diretti  di  nuova costruzione da realizzarsi su
aree  destinate  a  servizi,  comprese quelle a vincolo decaduto, dal
vigente  piano  regolatore  generale, nei limiti dell'indice medio di
zona per la destinazione residenziale, per l'attuazione di iniziative
di  edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata
di cui alla legge regionale n. 14/2007.
   Gli   interventi   di   cui   al  presente  comma  sono  assentiti
esclusiva-mente a mezzo di rilascio del permesso di costruire, previo
accertamento, ad opera del comune, della coerenza dell'intervento con
l'assetto   urbanistico   esistente,   nonche'  della  ricorrenza  di
sufficienti dotazioni urbanizzative, in particolare gli spazi a verde
e  per  il  giuoco  di effettiva fruibilita' e comunque garantendo la
dotazione  minima  complessiva  di  aree  per servizi pari a diciotto
metri quadrati per abitante.» ;
    e) dopo il comma 8-octies dell'art. 25 e' aggiunto il seguente:
    «8-nonies.  Fino all'adeguamento di cui all'art. 26, commi 2 e 3,
i  comuni  possono  individuare nei piani regolatori generali vigenti
gli  ambiti  territoriali  nei  quali e' consentita ovvero vietata la
localizzazione  di  attivita', espressamente individuate dagli stessi
comuni,  suscettibili  di  determinare situazioni di disagio a motivo
della  frequentazione  costante  e  prolungata  dei  luoghi. I comuni
definiscono  contestualmente  la disciplina necessaria per assicurare
il  corretto  inserimento  delle  attivita'  nel contesto urbano e in
particolare   la   disponibilita'   di   aree   per   parcheggi.   Le
determinazioni sono assunte a mezzo di variante ai sensi del comma 1,
secondo  la fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), della
legge  regionale  n. 23/1997 che trova applicazione senza l'eccezione
prevista dalla stessa lettera i).»;
    f) il comma 3 dell'art. 26, e' cosi' sostituito:
    «3.  I comuni deliberano l'avvio del procedimento di approvazione
del  PGT  entro il 15 settembre 2009, dandone immediata comunicazione
alla  Regione. Decorso inutilmente tale termine, la giunta regionale,
sentito  il comune interessato e accertatane l'inattivita', nomina un
commissario ad acta che provvede in luogo dell'ente.»;
    g)  al  comma  8 dell'art. 64, dopo le parole «commissione per il
paesaggio   di  cui  all'art.  81,»  sono  inserite  le  parole  «ove
esistente,»;
    h)  alla  lettera  c)  del comma 2 dell'art. 80, le parole «dagli
articoli 38 e 39» sono sostituite dalle parole «dall'art. 38»;
    i)  al  comma  3 dell'art. 80, dopo lettera e-bis) e' aggiunta la
seguente:
    «e-ter)  opere  relative  alla produzione di energia elettrica da
fonti  energetiche  rinnovabili  di cui all'art. 28, comma 1, lettera
e-bis), della legge regionale n. 26/2003.»;
    j) dopo il comma 6 dell'art. 80, e' aggiunto il seguente:
    «6-bis. A far tempo dal 1° luglio 2009 le funzioni amministrative
per  il  rilascio  dell'autorizzazione  paesaggistica e l'irrogazione
delle  sanzioni  di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del
decreto legislativo n. 42/2004, nonche' le funzioni amministrative di
cui  al comma 6 possono essere esercitate solamente dai comuni, dalle
province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunita' montane per
i  quali  la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di
organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi dell'art.
159,  comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004. Per i comuni per i
quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti,
le  funzioni  amministrative  di  cui  trattasi sono esercitate dalla
provincia  competente per territorio ovvero, per i territori compresi
all'interno dei perimetri dei parchi regionali, dall'ente gestore del
parco.  Per  le  province, gli enti gestori dei parchi e le Comunita'
montane,  per  i  quali  non  sia stata verificata la sussistenza dei
suddetti  requisiti,  le funzioni amministrative di cui trattasi sono
esercitate dalla Regione.»;
    k) dopo l'art. 94 e' inserito il seguente:
    «Art.   94-bis   (Trasformazione  urbanistica  del  territorio  e
permesso  di  costruire). - 1. L'attivita' comportante trasformazione
urbanistica  ed  edilizia  del  territorio  comunale disciplinata dal
presente  titolo,  in  deroga alle disposizioni di cui alla parte II,
titolo   I,   capo   IV   della  presente  legge,  e'  connessa  alla
realizzazione  delle  reti  e  dei  servizi  ad essi funzionali ed e'
subordinata alla corresponsione di contributo commisurato al costo di
costruzione,  nonche'  all'esistenza o alla realizzazione delle opere
per  la dotazione o l'adeguamento delle reti e dei servizi funzionali
alla realizzazione degli immobili compresi nell'intervento.
    2.  Nell'ambito  degli  strumenti attuativi e degli interventi di
trasformazione   urbanistica   posti   in  essere  tramite  forme  di
programmazione  negoziata,  sono  a  carico  del  soggetto  attuatore
l'esecuzione    e    l'adeguamento    delle   opere   di   pertinenza
dell'intervento  di  trasformazione  urbanistica  di  cui al comma 1,
secondo quanto stabilito dal piano di cui all'art. 9.
    3.  Qualora  l'amministrazione  comunale  non reputi necessario o
possibile,  in  tutto o in parte, la realizzazione delle opere di cui
al  comma  1,  il  soggetto  titolare  del permesso di costruzione e'
tenuto  alla  corresponsione  di  un  importo, determinato in base ai
parametri  di  cui  alla  parte  II, titolo I, capo IV della presente
legge.»;
   l)  alla lettera w) dell'art. 104 della legge regionale n. 12/2005
la  frase  «nonche' all'art. 25, commi 1 e 2 della presente legge» e'
sostituita  dalla  seguente  «nonche' all'art. 25, commi 1, 2 e 8-bis
della presente legge; ».