(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
              Regione Piemonte n. 13 del 2 aprile 2009) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
         Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. n. 4/1973) 
    1. L'articolo 33 della legge regionale  16  gennaio  1973,  n.  4
(Iniziativa popolare e degli enti locali e  referendum  abrogativo  e
consultivo), come modificato dalla legge regionale 16 dicembre  1991,
n. 58 (Modifica ed integrazione  della  legge  regionale  16  gennaio
1973, n. 4, in materia di referendum consultivo sulla istituzione  di
nuovi Comuni, la modificazione delle  circoscrizioni  comunali  e  le
denominazioni  dei   Comuni,   con   riferimento   al   nuovo   testo
dell'articolo 60 dello Statuto), e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 33 -1. Il referendum consultivo per l'istituzione di  nuovi
comuni,  la  modificazione  delle  circoscrizioni   e   denominazioni
comunali, di cui all'articolo 133, comma 2,  della  Costituzione,  e'
deliberato dal Consiglio regionale su iniziativa dei soggetti di  cui
all'articolo 44 dello Statuto ed in conformita' alla legge  regionale
2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni  in  materia  di  circoscrizioni
comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali). 
    2.  La   deliberazione   del   Consiglio   regionale   favorevole
all'effettuazione del referendum consultivo deve indicare il  quesito
da sottoporre a votazione, nonche' i comuni o il comune  in  cui  gli
elettori sono chiamati a consultazione. 
    3. Al referendum consultivo sono chiamati: 
      a) nel caso di istituzione di nuovi comuni, tutti gli  elettori
residenti nei comuni interessati dalla variazione territoriale; 
      b) nel caso di  modificazione  delle  circoscrizioni  comunali,
tutti gli elettori residenti nel territorio  dei  comuni  interessati
dalla modificazione territoriale; 
      c) nel caso di modificazione della  denominazione  del  comune,
tutti gli elettori residenti nel comune interessato. 
    4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), con  la  deliberazione
di cui al comma 2, il Consiglio regionale puo' limitare il referendum
alla sola popolazione residente nella parte di territorio che intende
costituirsi in comune autonomo,  qualora  tale  parte  di  territorio
abbia   una   caratterizzazione   distintiva,   nonche'   manchi   di
infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo. 
    5. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), con  la  deliberazione
di cui al comma 2, il Consiglio regionale puo' limitare il referendum
alla sola popolazione residente nella parte di territorio del  comune
da cui si  chiede  il  distacco  sulla  base  della  valutazione  dei
medesimi elementi di fatto indicati al comma 4. 
    6. Nel caso in cui la richiesta di istituzione di nuovi comuni  o
di modificazione delle  circoscrizioni  comunali  e'  presentata  dai
consigli comunali, gli stessi adottano, a  maggioranza  assoluta  dei
consiglieri assegnati, apposite deliberazioni, adeguatamente motivate
con riferimento agli  elementi  di  fatto  di  cui  al  comma  4.  Il
referendum  consultivo  viene  svolto  nella  parte   di   territorio
individuata nelle deliberazioni stesse e coinvolge la popolazione ivi
residente.».