(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 29 del 15 luglio 2008)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 1488 del 5
maggio 2008;
                                Emana

il seguente regolamento:

                               Art. 1.



   Il  comma  1  dell'art.  5 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 18 ottobre 2007, n. 55, e' cosi' sostituito:
    «1. Gli esercizi ricettivi, quelli di somministrazione di pasti e
bevande  e  quelli  di  somministrazione  di  bevande  siti  in  zone
edificabili,  in  caso  di ampliamento dei rispettivi edifici possono
raggiungere  le superfici lorde di piano indicate negli artt. 7, 10 e
11,  anche  in  deroga  alla  densita'  edilizia  prevista  dal piano
urbanistico. Vanno osservate le seguenti prescrizioni:
     a) altezza dell'edificio ammessa: quella prescritta dal piano di
attuazione.  Se non e' prescritto un piano di attuazione oppure se le
determinazioni  del  piano  di  attuazione  riferite all'altezza sono
incomplete,   vale   l'altezza  dell'edificio  prescritta  dal  piano
urbanistico. In ogni caso puo' essere mantenuta o raggiunta l'altezza
massima dell'edificio esistente. Qualora cio' comporti il superamento
dell'altezza   prescritta  dal  piano  urbanistico  o  dal  piano  di
attuazione,  deve essere osservato un indice di visuale libera di 0,5
verso il confine di proprieta';
     b)  superficie coperta: quella indicata nel piano di attuazione;
se  non  e'  prescritto  un  piano  di  attuazione,  il  50 per cento
dell'area  di  pertinenza funzionalmente utilizzabile ed in ogni caso
la superficie coperta esistente;
     c)  distanza  dal  confine:  la  distanza  indicata nel piano di
attuazione;  se  non e' prescritto un piano di attuazione, valgono le
disposizioni  del  piano urbanistico, salvo il caso di costruzione in
aderenza;
     d)  distanza  dai  fabbricati:  quella  indicata  nel  piano  di
attuazione;  se  non e' prescritto un piano di attuazione, valgono le
disposizioni  del  piano urbanistico, salvo il caso di costruzione in
aderenza;
     e) distanze dalle strade pubbliche: edifici in fregio a strade o
piazze pubbliche devono mantenere dai confini di zona rispettivamente
dagli   edifici  prospicienti  le  distanze  indicate  nel  piano  di
attuazione.  Se non e' prescritto un piano di attuazione oppure se le
determinazioni  del  piano  di  attuazione riferite alla distanza dai
fabbricati  sono  incomplete,  l'ampliamento  puo'  essere effettuato
osservando  l'allineamento  esistente. Qualora cio' comporti distanze
inferiori  a  quelle  prescritte  dal  piano urbanistico, deve essere
osservato   un   indice  di  visuale  libera  di  1,0  verso  edifici
prospicienti.».
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, 19 maggio 2008
                             Durnwalder

Registrato  alla  Corte  dei  conti  il 27 giugno 2008, registro n.1,
   foglio n.11