(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al  Bollettino ufficiale della 
       Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 28 ottobre 2008) 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  3403  del  22
settembre 2008, 
                                emana 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
                       Ambito di applicazione 
    1.  Il  presente  regolamento  disciplina   la   produzione,   la
lavorazione e la vendita al pubblico di prodotti  agricoli,  prodotti
in Alto Adige da imprenditori agricoli produttori diretti, singoli  o
associati, nonche' la coltivazione, la raccolta, la  lavorazione,  la
preparazione,  il  confezionamento  ed  il  commercio  delle   piante
officinali, in attuazione degli articoli 1, comma 1,  e  2-bis  della
legge provinciale 14 dicembre  1999,  n.  10,  recante  "Disposizioni
urgenti nel settore dell'agricoltura", e successive modifiche. 
    2. Il presente regolamento si applica anche nel caso  in  cui  le
attivita' di cui al comma 1 vengano esercitate  da  persone  che  non
sono  imprenditori  agricoli,  in  particolare  che  non   esercitano
l'attivita'  agricola  in  forma   imprenditoriale.   Condizione   e'
l'utilizzo di propria materia prima, quale anche lana, cera, legno  e
prodotti  simili.  L'attivita'  non  puo'  essere  esercitata   quale
attivita' principale. 
    3.  Per  quanto  non   esplicitamente   indicato   nel   presente
regolamento,  trovano  applicazione   le   relative   definizioni   e
disposizioni contenute in norme provinciali, nazionali, comunitarie o
derivanti da accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.