(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 28 ottobre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3403 del 22 settembre 2008, emana il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la produzione, la lavorazione e la vendita al pubblico di prodotti agricoli, prodotti in Alto Adige da imprenditori agricoli produttori diretti, singoli o associati, nonche' la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, il confezionamento ed il commercio delle piante officinali, in attuazione degli articoli 1, comma 1, e 2-bis della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante "Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura", e successive modifiche. 2. Il presente regolamento si applica anche nel caso in cui le attivita' di cui al comma 1 vengano esercitate da persone che non sono imprenditori agricoli, in particolare che non esercitano l'attivita' agricola in forma imprenditoriale. Condizione e' l'utilizzo di propria materia prima, quale anche lana, cera, legno e prodotti simili. L'attivita' non puo' essere esercitata quale attivita' principale. 3. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, trovano applicazione le relative definizioni e disposizioni contenute in norme provinciali, nazionali, comunitarie o derivanti da accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.