(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 1° luglio 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Questa legge, nel rispetto della liberta' di scelta e delle convinzioni culturali e religiose di ogni individuo, disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei, secondo i principi stabiliti dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Per quanto non espressamente disciplinato da questa legge si applica il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), ferme restando le competenze dei comuni in materia.