(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 1° luglio 2008)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


                               Art. 1.

                         Oggetto e finalita'



   1.  Questa  legge,  nel  rispetto della liberta' di scelta e delle
convinzioni  culturali  e  religiose di ogni individuo, disciplina la
dispersione   e   la   conservazione  delle  ceneri  derivanti  dalla
cremazione  dei  defunti  e  dalla cremazione dei resti mortali e dei
resti  ossei, secondo i principi stabiliti dalla legge 30 marzo 2001,
n.  130  (Disposizioni  in  materia di cremazione e dispersione delle
ceneri). Per quanto non espressamente disciplinato da questa legge si
applica il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
n.  285  (Approvazione  del  regolamento di polizia mortuaria), ferme
restando le competenze dei comuni in materia.