(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
              Emilia-Romagna n. 47 del 24 aprile 2009) 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
                Riordino dei comprensori di bonifica 
    1 . La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 27  del
decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di  termini  previsti
da  disposizioni  legislative  e  disposizioni  urgenti  in   materia
finanziaria), convertito in legge, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma  1,  della  legge  28  febbraio  2008,  n.  3  1,  e  ai   fini
dell'esercizio delle attivita' di bonifica, suddivide  il  territorio
in otto comprensori delimitati in modo da costituire unita'  omogenee
sotto il profilo idrografico ed idraulico, funzionali  alle  esigenze
di programmazione, esecuzione  e  gestione,  la  cui  cartografia  e'
allegata alla presente legge  come  Allegato  A,  denominati  in  via
provvisoria  in  ordine  numerico,   secondo   i   confini   indicati
all'Allegato B. 
    2. Entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge,  con  atto  della  Giunta  regionale,  sentita  la  competente
Commissione assembleare, sono definiti i criteri per  la  successione
dei nuovi Consorzi di bonifica ai Consorzi esistenti nonche'  per  la
formazione dei Consigli di amministrazione provvisori sulla base  del
procedimento previsto dalla legge regionale 23  aprile  1987,  n.  16
(Disposizioni integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n.  42
«Nuove norme in materia di Enti di  Bonifica  -  Delega  di  funzioni
amministrative»). La nomina dei  Consigli  provvisori  e'  effettuata
dall' Assemblea legislativa. 
    3. Per ogni comprensorio di  cui  al  comma  i  e'  istituito  un
Consorzio di bonifica derivante dal  riordino,  mediante  fusione  ed
eventuale scorporo, dei Consorzi di bonifica esistenti alla  data  di
entrata in vigore della presente legge e  insistenti  sul  territorio
dei comprensori che prende il nome del  comprensorio  di  riferimento
cosi' come definito con deliberazione della Giunta regionale. 
    4. Le variazioni di delimitazione dei comprensori non comportanti
un incremento  del  loro  numero  sono  approvate  con  deliberazione
dell'Assemblea legislativa. 
    5.  Dalla  data  di  nomina  dei  Consigli   di   amministrazione
provvisori e comunque dal 1° ottobre 2009 sono istituiti  i  Consorzi
di bonifica previsti al comma 3, che succedono nei rapporti giuridici
attivi e passivi dei Consorzi esistenti che dalla medesima data  sono
soppressi.