(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 5 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge, in conformita' agli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, disciplina la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato, nell'ambito delle competenze della Regione e dei comuni.