(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della
             Regione Lombardia n. 18 del 5 maggio 2009)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge regionale:

                               Art. 1.

                              Finalita'

   1.  La  presente  legge,  in  conformita' agli articoli 117 e 118,
secondo  comma,  della  Costituzione,  disciplina la vendita da parte
delle  imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione
per  il consumo immediato, nell'ambito delle competenze della Regione
e dei comuni.