(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 6 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto 1. La presente legge detta la disciplina del difensore civico regionale e della rete regionale di difesa civica, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto ed in conformita' ai principi in materia di difesa civica espressi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa e dalle altre organizzazioni internazionali. 2. Il difensore civico regionale, di seguito denominato difensore civico, esercita le proprie funzioni in autonomia e non e' soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale. 3. Il difensore civico e' dotato di autonomia amministrativa e contabile.