(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 
                         del 6 maggio 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. La presente legge detta la  disciplina  del  difensore  civico
regionale e della rete regionale di difesa civica, ai sensi dell'art.
56 dello Statuto ed in conformita' ai principi in materia  di  difesa
civica  espressi  dall'Organizzazione  delle   Nazioni   Unite,   dal
Consiglio d'Europa e dalle altre organizzazioni internazionali. 
    2. Il difensore civico regionale, di seguito denominato difensore
civico, esercita le proprie funzioni in autonomia e non  e'  soggetto
ad alcun controllo gerarchico o funzionale. 
    3. Il difensore civico e' dotato di  autonomia  amministrativa  e
contabile.